“Collocazione” minore ed assegnazione casa: l’aberrante correlazione da eliminare quanto prima

Quale che sia il “genitore collocatario” (mai giurisprudenza coniò concetto più miserabile) – padre o madre – l’invocazione dell'”interesse del minore”, in relazione alla casa, trasuda untuosa ipocrisia: la tesi, scientificamente risibile, della “stabilità residenziale” viene disinvoltamente “dimenticata” ogniqualvolta il genitore collocatario muti nel tempo i suoi desiderata e trasferisca il minore a centinaia di chilometri di distanza, senza incontrare ostacoli o sanzioni di sorta.
Occorre abrogare al più presto l’assegnazione-casa e ritornare al regime ordinario della proprietà, della comunione di beni e dei modi di scioglimento.

Il padre, anche se vive con un figlio schizofrenico, non ha diritto alla casa familiare lasciata ormai da anni, in quanto il diritto di godimento viene meno se l’assegnatario ha cessato di viverci da tempo o si risposi. Così ha deciso la Cassazione che, con la sentenza 12977 del 24 luglio 2012, ha accolto il ricorso di una donna separata contro la decisione della Corte d’appello di Roma che ha assegnato la casa familiare all’ex per viverci con il figlio maggiorenne e portatore di handicap. 
La prima sezione civile ha ritenuto erroneo il giudizio della Corte romana, ritenendo, invece, che l’uomo, nonostante tenesse con sé il figlio disturbato da schizofrenia paranoica, non avesse diritto alla casa coniugale in quanto essa deve essere assegnata nell’interesse preminente dei figli minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap grave, purché la casa coniugale sia abitata dai coniugi e dai figli fino all’instaurazione del procedimento di separazione o poco tempo prima, in modo da mantenere il figlio nel proprio ambiente abituale.
Nella specie, secondo Piazza Cavour, non si può parlare di casa coniugale se i coniugi sono separati di fatto da molti anni e l’uomo con il figlio non vi abita ormai da molto tempo. Si legge in sentenza che «sull’assegnazione della casa coniugale, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni, indipendentemente dalla circostanza che la casa sia in locazione o di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge o di entrambi, il figlio deve mantenere, nonostante la crisi familiare, il proprio rapporto con l’ambiente, relazioni, 
amicizie, esperienze acquisite. La previsione va estesa al coniuge convivente con i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente.
Il predetto articolo 155 quater Cc, precisa che il diritto di godimento del coniuge viene meno nel caso che l’assegnatario non solo non abiti o cessi di abitare nella casa coniugale, ma pure se contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio». 
Fonte: www.cassazione.net

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