L’uomo va espropriato in favore della donna, purché si usi il pretesto del minore

L’assegnazione della casa familiare non può essere revocata anche se l’assegnataria ci vive solo durante il week-end: le sue pretestuose esigenze di lavoro e di cura dei figli prevalgono sul suo obbligo di abitare l’immobile tutti i giorni

Niente revoca dell’assegnazione della casa familiare anche se la donna ci vive solo durante il week-end e le vacanze, scegliendo di abitare, nei giorni infrasettimanali, dai nonni a cui sbologna il bambino.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14348 del 9 agosto 2012, ha dato torto a un padre che chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa familiare perché la ex abitava l’appartamento solo durante il finesettimana. Infatti la donna si era trasferita dai genitori a cui sbolognava la bambina. Non solo. L’infermiera comodona i questo modo poteva recarsi più agevolmente in ospedale, a nord della città.
La prima sezione civile ha spiegato che «non solo l’assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza al» privilegio della donna, purché questo sia camuffato da interesse della prole.
E ancora, in questo caso «la scelta della madre non equivale ad abbandono della casa coniugale» perché ben mascherata da ragioni sia di lavoro sia, conseguentemente, di accudimento familiare e scolastico della figlia minore, nei relativi periodi di assenza presso la casa dei nonni materni.
In altri termini, l’allontanamento infrasettimanale dalla casa familiare non è connotato dal carattere della “stabilità” e, quindi, non integra la condizione essenziale per la revoca dell’assegnazione della casa familiare: l’uomo può essere tranquillamente spossessato della sua abitazione principale anche se questa viene voluttuariamente usata dalla donna quale “seconda casa”.
Fonte: www.cassazione.net

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