È punibile l’ex marito che lascia il figlio minore e non autosufficiente, senza mezzi di sussistenza, non contribuendo al suo mantenimento: irrilevante che provveda l’altro coniuge. E ciò a prescindere dall’emissione di un provvedimento del giudice civile, poiché l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore, rapportandosi esclusivamente alla qualità di genitore e alla ricorrenza delle condizioni stabilite dalla legge, prescinde dall’esistenza di un provvedimento giudiziale, dal momento che grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto.
Così ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 34274 del 7 settembre 2012, ha ribadito che questo riguarda sia la relazione di fatto con la persona sia il complesso di rapporti morali e giuridici di protezione relativi alla persona: la minore età dei figli destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza.
Fonte: www.cassazione.net
Non conoscendo i termini della vicenda, ci resta un dubbio:nella massima sopra riportata, vengono ripetuti – in riferimento al padre – le espressioni: “mantenimento” (2 volte) e “mezzi di sussistenza” (3 volte); non vengono neppure presi in considerazione i concetti di “cura” o “accudimento”.Dunque, il dubbio è questo: non sappiamo se quel padre abbia cercato di occuparsi direttamente dei bisogni del figlio, nella sua (presumibile) nuova abitazione; non sappiamo se, avendoci provato, gli sia stato impedito. Ma……Ma se avesse erogato cure dirette al figlio, le censure su “mantenimento” e “mezzi di sussistenza”, gli sarebbero state mosse ugualmente??..Insomma, il dubbio è quello di sempre: questa giurisprudenza ha di mira il benessere dei figli (in un mix di accudimenti e di spese, che va lasciato al buon senso ed alla libertà di ogni genitore), o, come al solito, quando si rivolge agli uominibussa a denari??..
