Pur di non darli al padre, i figli vanno internati in casa-famiglia

Non importa che vi restino a marcire per anni: il decreto del TpM (adottato senza sentire i genitori) va considerato sempre “provvisorio” e quindi non impugnabile in sede di legittimità

Via libera allo stato di adottabilità per il figlio di genitori separati se la loro profonda conflittualità mette a repentaglio lo sviluppo psichico del piccolo: l’allontanamento dal nucleo famigliare, dunque, risulta indispensabile per il recupero terapeutico del minore. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 15341 del 13 settembre 2012, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un padre che chiedeva il collocamento temporaneo presso di sé dei due figli contro il provvedimento della Corte d’appello di Trieste che ha dichiarato la decadenza dalla potestà di entrambi i genitori e la sistemazione dei minori presso una struttura extrafamiliare, affidando il nucleo familiare ai servizi sociali per l’individuazione di una famiglia idonea affidataria e per la regolamentazione dei tempi e delle modalità di visita tra i genitori e figli.
La prima sezione civile ha ritenuto adeguato il provvedimento della Corte di merito, indispensabile a fini di recupero terapeutico del figlio più giovane. Per questo, secondo la Corte triestina, il decreto era inidoneo ad acquistare forza di giudicato e, pertanto, non impugnabile per Cassazione.
Per Piazza Cavour, dunque, il ricorso è inammissibile. Infatti, «i provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317-bis Cc, che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa,ai sensi degli artt. 330 e 332 CC, che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 Cc, o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo coma, Cost., neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito».
Fonte: www.cassazione.net

Un commento

  1. E' pazzesco: i giudici adottano decisioni "provvisorie" non appellabili e passano anni prima che diventino definitive. Alla fine uno rischia di venirne fuori processualmente una volta che i figli sono maggiorenni e allora i danni sono già definitivi, mica "provvisori"!
    La Corte di Cassazione doveva almeno porre un termine alla provvisorietà di un provvedimento, che nel caso di bambini che si stanno formando e crescendo, non dovrebbe superare qualche settimana.

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