La richiesta deve essere presentata consensualmente dai due coniugi divorziati
È di competenza del tribunale dei minorenni l’autorizzazione allo scioglimento del fondo patrimoniale del minore presentata contestualmente da entrambi i coniugi divorziati.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 15859 del 20 settembre 2012.
La sesta sezione civile ha ritenuto che l’individuazione del giudice competente a decidere riguardo all’autorizzazione alla cessazione del fondo patrimoniale costituito in favore del figlio sull’accordo di entrambi i genitori divorziati, deve essere di competenza del tribunale per i minorenni.
Insomma, ha ribadito la Suprema corte che «l’art. 171 Cc detta le regole di amministrazione del fondo patrimoniale quando si sia verificata una causa di definitiva cessazione del medesimo (annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) ma permanga il vincolo di destinazione per la presenza dei figli minori: in quest’ipotesi gli atti di amministrazione e di disposizione sono autorizzati dal Tribunale per i minorenni in funzione esclusiva dell’interesse dei minori e possono avere a oggetto l’alienazione di uno o più beni determinati, se necessari a soddisfare le esigenze di vita dei minori o, in via definitiva, l’attribuzione dei cespiti costituenti il fondo, una volta sciolto il vincolo di destinazione».
E ancora: l’elemento discriminante la competenza del tribunale ordinario o del tribunale per i minorenni deve, pertanto, essere individuato, nella vigenza o nella cessazione del vincolo coniugale, «al momento della proposizione dell’istanza autorizzatoria, atteso che la sopravvenuta mancanza del rapporto di coniugio determina l’esigenza – in caso di permanenza, meramente temporanea, del vincolo di destinazione del fondo fino alla maggiore età dei figli minori – di prevedere l’intervento del giudice specializzato al fine di provvedere specificamente alla loro tutela, nell’amministrazione e nella disposizione dei beni del fondo, non essendovi più nei coniugi il presupposto della comunione di affetti e di interessi che caratterizza il rapporto matrimoniale e che costituisce la base giuridico-solidaristica della costituzione del fondo medesimo».
Pertanto, per Piazza Cavour, la competenza a proposito dell’autorizzazione, richiesta consensualmente da due coniugi divorziati ad alienare uno dei beni costituenti il fondo patrimoniale, temporaneamente sotto il vincolo di destinazione fino alla maggiore età dei figli minori, spetta, conseguentemente, al Tribunale per i minorenni.
Fonte: www.cassazione.net
