La donna può spossessare il babbomat del figlio, ed il suocero della casa

È illegittima la richiesta di restituzione della casa coniugale alla ex nuora, data precedentemente in comodato come casa coniugale e nella quale vive con i figli, nonostante le sopraggiunte esigenze del comodante: ciò a meno che non si dimostri un’esigenza improcrastinabile.
Lo ha sancito la Cassazione che, con al sentenza 16769 del 2 ottobre 2012, ha respinto il ricorso di un uomo contro la decisione della Corte d’appello di Roma di ritenere illegittima la richiesta di restituzione, nei confronti della ex nuora, di uno dei suoi appartamenti dato in comodato al figlio e adibito a casa coniugale, per essere poi assegnato, nel procedimento di separazione personale dei due coniugi, alla donna, affidataria dei due figli minori.

La prima sezione civile, in linea con la Corte di merito, ha ribadito che quando un bene immobile è dato in comodato per essere destinato a casa coniugale, senza limiti di tempo in favore di un nucleo familiare o in corso di formazione, si versa nell’ipotesi di comodato a tempo indeterminato e l’immobile resta vincolato alla destinazione impressa finché perdurino le esigenze della famiglia, con la conseguenza che al comodante è opponibile il provvedimento di assegnazione al coniuge affidatario dei figli minori, non potendo, quindi, ottenerne il rilascio anticipato, salva la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, che l’attore, allegandolo per altro in maniera affatto generica, non aveva dimostrato.

Insomma, «quando un terzo concede in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio- di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpe non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario».
Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo a escludere uno dei coniugi dall’utilizzazione in atto e a “concentrare” il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale.
Di conseguenza, se il comodato è stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto.
Fonte: www.cassazione.net

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