Il padre che, per lavorare e mantenere la famiglia, viaggia (trasferte, missioni, ecc.), dovrebbe vergognarsi delle sue assenze da casa; ma, siccome pecunia non olet, i suoi soldi sono benvenuti.
Promosso a babbomat: si rassegni a non vedere più la figlia
Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 16925 del 4 ottobre 2012, ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte d’appello di Venezia che ha disposto la residenza della bambina presso la madre e i nonni materni in un’altra regione.
È legittimo il trasferimento in un’altra città per la madre separata e affidataria del minore, se il padre è sempre lontano per motivi lavorativi e il piccolo, in sua assenza, è accudito dai nonni paterni.
La prima sezione civile ha ritenuto legittima la scelta a favore della madre che è tornata a risiedere stabilmente presso i suoi genitori dove avrà molto tempo da dedicare alla figlia, rispetto alla situazione attuale nella quale erano sostanzialmente i nonni paterni ad accudire “in tutto” la bambina, in assenza del padre, militare, che lavora in un’altra località.
Piazza Cavour ha osservato che, in base alla relazione del consultorio, i nonni paterni sono diventati “alternativi”rispetto alla madre: la scelta, comunque, non è stata di discriminazione nei confronti dell’ex, ma piuttosto «un’alternativa tra la presenza continua della madre e quella dei nonni paterni, in assenza del padre». Pertanto, i motivi trattati sono stati rigettati in quanto ritenuti infondati.
Fonte: www.cassazione.net
