È esclusa la facoltà di esperire il rimedio straordinario ex articolo 111 della Costituzione contro provvedimenti che non sono definitivi

Non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione il provvedimento che dichiara madre e padre decaduti dalla potestà genitoriale, se si accerta che alla figlia minore non è mai stato nominato un difensore: è infatti necessario che il potere processuale sia gestito da un curatore speciale.
È quanto emerge dalla prima sezione civile della Cassazione con sentenza 17917/12 pubblicata il 18 ottobre.
I provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione che limitano o escludono la potestà dei genitori naturali non sono impugnabili con ricorso straordinario ex articolo 111 della Costituzione, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale: la Suprema corte dichiara nullo il decreto avente a oggetto la limitazione della potestà genitoriale.
Nella specie, nel giudizio di primo grado non si era proceduto alla nomina del difensore della minorenne: violato l’articolo 336 Cc, che dichiara la necessaria presenza di un avvocato che curi gli interessi di chi non sia in grado di stare in giudizio.
Fonte: www.cassazione.net