Non evita il carcere chi patteggia la pena per violazione degli obblighi di assistenza familiare
Illegale la sola “condanna” pecuniaria: il minimo edittale di 15 giorni di reclusione non si riduce anche in caso di rito ex articolo 444 Cpp

Il minimo edittale della pena dei delitti, pari a quindici giorni di reclusione, non è riducibile neppure con la diminuzione che deriva dalla scelta di un rito speciale: risulta allora impossibile che possa andare incontro alla sola pena pecuniaria l’imputato che decide di patteggiare la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex articolo 570 Cp.
Lo ricorda la sentenza 41687/12, pubblicata il 25 ottobre dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Accolto il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello: risulta illegale la pena inflitta dal tribunale all’esito del procedimento ex articolo 444 Cpp, con l’imputato condannato a 10 giorni di reclusione e 45 euro di multa, sostituita ex articolo della legge 689/81 con la corrispondente pena pecuniaria. In realtà il minimo edittale per i delitti, come quello commesso da chi fa mancare i mezzi ai familiari, non si può ovviare neppure nel caso della diminuzione imposta dalla scelta del rito alternativo: è infatti impossibile andare sotto il limite sia ai fini del computo finale della sanzione da applicare, sia ai fini del calcolo intermedio.
E il giudice può operare la sostituzione entro il tetto fissato dalla legge: il minimo dei 15 giorni, dunque, non risulta riducibile neppure con la determinazione della sanzione sostitutiva. La parola torna al tribunale per l’ulteriore corso.
Fonte: www.cassazione.net