Non scatta in automatico l’anticipazione della decorrenza dell’assegno di mantenimento alla data di domanda di divorzio, in favore della ex che beneficia di «aiuti» dell’Asl e vive dalla sorella: è comunque sempre a discrezione del magistrato disporre l’anticipazione.
Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 18708 del 31 ottobre 2012, ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte d’appello di Venezia che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio della coppia, affidando al padre il figlio minore [l’altro è maggiorenne] ed assegnando alla moglie 150 euro mensili a carico del marito.
La prima sezione civile ha ritenuto lecita la valutazione dei giudici di merito, basate sulle condizioni economiche di entrambi i coniugi, per determinare l’importo dell’assegno: lui con uno stipendio di 1.500 euro, di cui dava parte ai genitori per l’ospitalità nella loro casa e due figli a carico, lei con un reddito di 700 euro, il beneficio di«aiuti» provenienti dalla Asl, viveva gratuitamente nella casa della sorella.
Insomma, Piazza Cavour non ha ritenuto legittimo disporre la retroattiva, affermando che comunque è sempre a discrezione del giudice che, quindi, non è sempre tenuto a ordinare l’anticipazione, «né la legge prevede – spiegano gli Ermellini – che sia tenuto a disporla sulla semplice constatazione della particolare indigenza dell’avente diritto. Egli invece, deve evidentemente procedere a una valutazione complessiva delle circostanze del caso, non ultime le condizioni economiche della parte obbligata e le sue esigenze di vita libera e dignitosa, sicché non e profilatile alcuna violazione di diritti fondamentali o del principio di uguaglianza».
Fonte: www.cassazione.net