Anche in caso di affidamento esclusivo dei figli alla madre, le spese straordinarie – come quelle sostenute per il dentista, per i viaggi e le attività sportive – devono essere concordate con l’ex coniuge. Mentre il contributo per le tasse universitarie è obbligatorio.
È quanto affermato dal Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 19067 dell’11 ottobre 2012, ha accolto l’istanza presentata da una ex moglie che chiedeva, fra l’altro, il mantenimento in favore della figlia diciannovenne e l’affido esclusivo del fratello minore.
Il Collegio ha accolto le domande nonostante l’ex marito fosse disoccupato, depresso ed invalido.
D’altronde, hanno motivato i giudici della Capitale, dev’essere altresì specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo: le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e le spese per eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo: le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, palestra, danza, piscina, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, altre attività sportive, quali arti marziali, calcio, sport di squadra, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Ad avviso del Collegio – ecco uno dei punti fondamentali della sentenza – anche in regime di affidamento esclusivo le spese straordinarie dovranno previamente essere concordate, ad eccezione di quelle straordinarie o urgenti, ovvero obbligatorie, come le tasse universitarie.
Fonte: www.cassazione.net