L’assegno di divorzio può essere raddoppiato se mutano in meglio le condizioni economiche del genitore obbligato e contestualmente aumentano le necessità del ragazzo ormai adolescente. Il giudice può disporre una salata sanzione amministrativa a carico del coniuge separato che si disinteressa della vita del minore, anche se si difende sostenendo che è la ex ad impedire la crescita del rapporto affettivo.

…quindi, anziché sanzionare la mobbizzante, si sanziona il mobbizzato…

Sono questi, in sintesi, i principi affermati dal Tribunale di Roma che, con un decreto depositato lo scorso 7 novembre che ha accolto in parte le richieste di una donna separata che chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio e un aumento dell’assegno, date le accresciute esigenze del figlio, ormai adolescente.
Insomma, il contributo dell’ex marito – che, fra l’altro, era cresciuto professionalmente – è stato aumentato da 1.000 euro al mese a 1.800.

…quindi, è evidente che in quel contributo è stato inserito un pizzo estortivo, a favore della madre, pari a circa il 75% del contributo stesso; diversamente argomentando, si dovrebbe concludere che è semplicemente criminale il mettere a disposizione di un adolescente € 1.800 al mese.

Il giudice della Capitale lo ha ammonito ex articolo 709-ter del codice di procedura civile (norma introdotta dalla legge sull’affido condiviso) nel senso di partecipare alla vita del ragazzo: per questo lo ha condannato a versare 5.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nella motivazione il tribunale ha ricordato che per spese “straordinarie” devono intendersi quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti: peraltro, la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori

…semplicemente patetici i giudici che continuano, nelle sentenze, ad usare un lessico asessuato, laddove, invece, il diritto applicato è totalmente sessuato: a pagare può essere solo e soltanto un uomo.

può rivelarsi in netto contrasto con il suddetto principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento: nel caso della sopravvenuta esigenza di una spesa rilevante (ad esempio, per ragioni sanitarie), tale da assorbire non solo il contributo mensile, ma anche quello annuale, potrebbe verificarsi un grave nocumento non solo nei confronti del coniuge presso il quale il figlio è collocato,

…insistiamo col linguaggio asessuato?!.. coniuge presso il quale il figlio è collocato può essere solo e soltanto una donna. Cari giudici: ca’ nisciune è fess

ma soprattutto nei riguardi della prole, che potrebbe essere privata – non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” – di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Fonte: www.cassazione.net