L’ex che non versa l’assegno di mantenimento per il figlio minore ma affronta molte spese che consentono al piccolo di soddisfare altre complementari esigenze della vita quotidiana, non viola gli obblighi di assistenza.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 49755 del 20 dicembre 2012, ha annullato la sentenza impugnata da un padre contro la decisione della Corte d’appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile per non aver provveduto a versare l’assegno di mantenimento ai figli.
La sesta sezione penale ha ritenuto erronea la decisione della Corte siciliana che ha escluso dal novero dei mezzi di sussistenza i ratei dei tre mutui, le somme per le spese condominiali e il canone di abbonamento della TV e del telefono. Insomma, Piazza Cavour ha ribaltato completamente la decisione dei giudici palermitani ritenendo, invece, che il 50enne ha comunque assolto l’onere di provvedere ai piccoli, non soffermandosi «al ristretto concetto di assegno alimentare».
Al riguardo si legge in sentenza che «lo stato di bisogno di un figlio minore avente diritto al mantenimento genitoriale – stato di bisogno in sostanza presunto dalla legge – non è vanificato od eliso dal fatto che all’erogazione dei mezzi di sussistenza provveda comunque l’altro genitore, persistendo per i figli minori l’obbligo del genitore di provvedere al loro mantenimento; d’altro lato e specularmente, che nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento) debbono, nell’attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).
Mezzi, i primi e i secondi, da apprezzarsi – com’è intuitivo – in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato». Pertanto, in base all’entità e alla frequenza degli impegni di spesa sostenuti dall’ex, e indubbiamente incidenti sul regime di vita dei figli, il ricorso è stato rinviato alla Corte di Palermo per un nuovo giudizio.
Fonte: www.cassazione.net