È  inammissibile il ricorso straordinario in Cassazione contro i provvedimenti di volontaria giurisdizione che escludono o limitano la potestà dei genitori naturali.

Il padre aveva chiesto l’affidamento esclusivo della figlia minore al Tribunale per i minorenni di Palermo che invece ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ordinando la trasmissione del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Venezia: contro tale provvedimento l’uomo ha proposto regolamento necessario di competenza.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 49 del 3 gennaio 2012, ha dichiarato il ricorso inammissibile, sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11026/2003, secondo cui «i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione – che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’articolo 317 bis Cc, che pronunzino la decadenza dalla potestà sui figli o la sua reintegrazione ai sensi degli articolo 330 e 332 Cc, che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell’articolo 383 Cc, o che dispongano l’affidamento contemplato dall’articolo 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184 – in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione, neppure sotto il profilo processuale».
La Suprema corte ha ribadito che neanche la «pronunzia sulla competenza relativa a uno dei predetti procedimenti è impugnabile con il regolamento ad istanza di parte, atteso che l’affermazione o negazione della competenza ha mera natura preliminare e strumentale alla decisione di merito».
Fonte: www.cassazione.net