Il giudice della separazione può condannare d’ufficio e senza istruttoria l’Uomo-Padre inadempiente economicamente verso l’ex e i figli a risarcire loro i danni, senza che sia necessaria una richiesta di parte.
Sono queste le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Roma che, con la sentenza 19565/12, nell’ambito di un giudizio di divorzio, ha condannato un ex marito, che non aveva versato l’assegno stabilito dal giudice in sede di separazione, al risarcimento del danno, 10mila euro fra ex moglie e figlia.
Inutile, per il perseguitato, invocare un mobbing familiare, date – aveva dichiarato – le continue ingerenze della suocera nella vita familiare.Ora il giudice lo ha condannato a versare l’assegno, 1.700 euro al mese, gli ha addebitato la separazione, ha assegnato la casa alla ex moglie e lo ha condannato a risarcire lei e la figlia, d’ufficio, senza una specifica richiesta da parte della donna.
Infatti, ha precisato il Tribunale, nella separazione dei coniugi, il giudice può applicare le sanzioni previste dall’articolo 709 ter Cpc: cioè l’ammonizione o la condanna al risarcimento del danno nei confronti della donna, o una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
In tale ipotesi l’intervento del giudice è improntato ad una sostanziale coartazione all’adempimento dei doveri genitoriali a fronte della ritenuta lesione dell’interesse del minore, attraverso gli specifici rimedi elencati, che assolvono ad una funzione non già compensativa, essendo la misura del risarcimento commisurata alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo e non invece all’entità del danno subito, ma al contrario punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell’inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.
Conseguenza immediata della funzione assolta dalle suddette misure è la loro applicabilità anche ex officio, ovverosia indipendente sia da un’istruttoria sui fatti costitutivi dei danni lamentati, che sono da ritenersi in re ipsa, ovverosia subiti dal minore per effetto della mera condotta del genitore inadempiente, sia dalla sussistenza di una richiesta di parte nel procedimento in corso.
Fonte: www.cassazione.net