Rischia l’addebito della separazione la moglie che, per via dei continui litigi ma senza dar prova di una crisi coniugale profonda, si trasferisce lontano da casa, presso la famiglia d’origine: infatti l’abbandono del tetto coniugale è giustificato solo da una certa e dimostrata crisi coniugale. 
Lo ha stabilito il tribunale di Milano che, con la sentenza 12460/12, ha addebitato la separazione a una donna che, da Milano, si era trasferita con il figlio in Sicilia, presso la famiglia d’origine.
In particolare i giudici hanno ritenuto che le giustificazioni della donna, vale a dire i continui litigi con il marito, non fossero sufficienti a giustificare l’allontanamento, deciso arbitrariamente. 
Sul punto il Tribunale ricorda che in tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare – che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza – non concreta tale violazione se si provi (e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono) che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge; ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Sul fronte delle visite al bambino, il giudice ha sancito che il padre potrà vederlo ogni volta che si recherà in Sicilia, previo accordo con l’ex moglie.
Fonte: www.cassazione.net