Una coppia lesbica può crescere un bambino senza per questo compromettere il suo equilibrio psico-fisico: la madre omosessuale non perde per questo l’affido del minore.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 601 dell’11 gennaio 2013, ha respinto il ricorso di un padre naturale, di religione musulmana, il quale aveva fatto presente che il piccolo viveva con la madre e la sua nuova compagna. 
I giudici di merito avevano confermato l’affido esclusivo alla madre e la Cassazione ha reso definitivo il verdetto, spiegando, fra l’altro, che il pregiudizio per il bambino di essere cresciuto ed educato da due donne non è in re ipsa ma va provato.
Ad avviso della difesa dell’uomo il Tribunale non avrebbe approfondito, come pure richiesto dal servizio sociale, se la famiglia in cui è stato inserito il minore, composta da due donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea sotto il profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del bambino, «in relazione ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Costituzione, in relazione all’equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli legittimi di cui all’art. 30 della Costituzione, ed in relazione al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori. Fatto questo che non poteva prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana».
A questa obiezione i giudici con l’Ermellino hanno risposto che alla base del motivo presentato al “Palazzaccio” dal padre naturale «non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’appello ha preteso fosse specificamente argomentata».
Fonte: www.cassazione.net