Va ritenuta responsabile di sottrazione del minore la madre separata che si trasferisce senza un provvedimento di autorizzazione del giudice e vieta al padre di stare con il figlio, non osservando così l’obbligo di attivarsi efficacemente per consentire l’esercizio dei diritti riconosciuti all’altro genitore.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 5902 del 6 febbraio 2013, ha ritenuto inammissibile il ricorso di una 39enne contro la decisione del Tribunale di Verbania che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’ex marito, imputato di calunnia nei confronti della donna, accusata di sottrazione di minore e/o di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice.
La madre con il bambino si è trasferita in un’altra città senza l’autorizzazione; durante una visita del padre la madre ha “ostacolato” l’uscita con il figlio: «afferrava il bambino per un braccio e lo trascinava in casa e si premurava di dare due mandate di chiave alla porta». Questa condotta ha configurato la modalità del rifiuto di consegna, che ha portato il padre ad avere un atteggiamento aggressivo. 
Insomma, per la sesta sezione penale non sono calunnie le accuse del padre: la madre risponde del reato di sottrazione di minore e/o mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in quanto non ha rispettato l’obbligo del genitore separato di attivarsi correttamente ed efficacemente per consentire l’esercizio dei diritti riconosciuti all’altro genitore.
Fonte: www.cassazione.net