Non si tratta di costi aventi natura eccezionale. Sempre necessario l’accordo fra i genitori

Il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex coniuge le spese, non concordate, per le ripetizioni scolastiche e gli sport: non si tratta, infatti, di costi straordinar, come potrebbe essere il dentista.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che, con la sentenza 147/13, ha accolto solo alcune delle domande di rimborso presentate dalla ex moglie che vantava un credito di oltre 12mila euro per aver sostenuto da sola i costi delle ripetizioni e di molti corsi sportivi per le due figlie affidate congiuntamente ai genitori.
In particolare il giudice ha precisato che in tema di mantenimento dei figli, devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita. Ne deriva che, a seguito della separazione con affidamento condiviso e con l’individuazione della dimora prevalente degli stessi presso la casa della madre

…il che – giova ricordarlo – costituisce arbitrio giurisprudenziale extra legem

il concorso nelle spese straordinarie da parte del genitore non collocatario

…il quale – giova ricordarlo – costituisce concetto affatto estraneo alla l. 54/2006 sull’affido condiviso…

rappresenta uno strumento supplementare rispetto al mantenimento ordinario

… il quale – giova ricordarlo – è “ordinario” solo nella mente dei giudici (alludono al mantenimento indiretto), poiché nella l. 54/2006 il mantenimento ordinario è quello diretto…

relativo, però, solo a quelle esigenze imprevedibili, ovvero connesse a evenienze che intervengano nella vita dei figli e che impongano necessariamente degli impegni ulteriori rispetto a quelli coperti dal mantenimento ordinario.
Può, altresì, tale strumento supplementare riguardare anche spese che, sebbene prevedibili, risultino tuttavia suscettibili di alterare in termini radicali, rendendola significativamente insufficiente, la regolamentazione stabilita per gli eventi ordinari.
A fronte di queste  esigenze, può ravvisarsi un obbligo del genitore non collocatario

…il quale – giova ricordarlo – non dovrebbe affatto esistere, ove la legge fosse rispettata da coloro che pretendono di applicarla…

di farsi carico di una compartecipazione o comunque di un impegno nelle spese straordinarie, fermo restando la possibilità dei genitori, previo loro accordo, di concordare spese ulteriori nell’interesse dei figli, esattamente come possono gli stessi stabilire di accollarsele in via esclusiva, sempre nei limiti in cui queste scelte non incidano su quelle che, in quanto implicanti scelte educative, devono essere, ad ogni modo, concordate in un regime di affidamento condiviso e di esercizio congiunto della potestà genitoriale.
Fonte: www.cassazione.net