Nel procedimento ex articolo 317 bis Cc il giudice invita le parti a mostrare la capacità patrimoniale prima dell’udienza per evitare poi indagini Gdf e Ctu

La riforma contenuta nella legge 219/12 offre nuovi strumenti per affrontare le controversie in tema di diritto di famiglia: è quanto emerge da un decreto di fissazione di udienza emesso dal tribunale di Pordenone.
Il provvedimento firmato dal giudice Gaetano Appierto è emesso nell’ambito di un procedimento ex articolo 317 bis Cc, a seguito dell’entrata in vigore della riforma che ha abolito ogni residua differenza tra figli legittimi e naturali: le parti sono invitate a produrre, entro dieci giorni dall’udienza camerale, una mole di documenti che riguardano la capacità patrimoniale. Il tutto per giocare subito a carte scoperte ai fini della ripartizione degli oneri per il mantenimento dei figli. 
Tornano utili le dichiarazioni dei redditi relative all’ultimo triennio (Cud, 730, Pf); per il lavoratore dipendente contano le buste paga dell’ultimo semestre, per il pensionato la documentazione dei trattamenti previdenziali, per il lavoratore autonomo i bilanci di esercizio dell’ultimo biennio, con dettagliata esposizione dei ricavi, dei costi e delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Ancora: gli estratti conto delle movimentazioni bancarie, su conti intestati o cointestati a terzi relative all’ultimo semestre; le visure catastali relative all’intestazione o contestazione di immobili; la documentazione bancaria sui mutui, con l’importo dei ratei e l’indicazione della scadenza; i certificati del Pra relativi all’intestazione di veicoli; i contratti di locazione con l’indicazione della scadenza e del canone mensile; infine, lo stato di famiglia e certificato di residenza aggiornato.
Il tutto all’insegna della “disclosure”, con un mero invito delle parti ad adempiere, per evitare poi di ricorrere alle indagini di polizia tributaria o all’espletamento di consulenze tecniche d’ufficio per venire a capo della situazione patrimoniale.
Si tratta di procedimento camerale “arricchito”, laddove non possa prevedersi la fase presidenziale, tipica delle separazioni e dei divorzi».
Fonte: www.cassazione.net
…Peccato che quella che viene presentata – fra squilli di tromba e rulli di tamburo – come prassi moderna ed innovativa, sia sostanzialmente fuorilegge: fuorilegge è il mezzo perché fuorilegge è il fine cui quello è apprestato. Infatti, magistratura ed avvocatura fingono di dimenticare che sostanzialmente fuorilegge è il mantenimento indiretto:
Cc, art. 155 4° comma (novellato dalla l. 54/2006): 
…ciascuno dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al
fine di realizzare il principio di proporzionalità…