Confronto fra sentenze riguardanti l’ostacolamento, da parte del genitore affidatario/collocatario, nella conservazione di un buon rapporto del figlio con l’altro genitore; ostacolamento che può essere di tipo materiale (boicottaggio delle “visite”) o psicologico (denigrazione e indottrinamento), o entrambi.
Riconoscimento dell’ostacolamento con commutazione dell’affido da condiviso ad esclusivo:

la Corte di cassazione che, con la sentenza 5847 dell’8 marzo 2013, ha respinto il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’appello di Catania che ha affidato i due figli minori alla madre, con divieto provvisorio di contatti con lui, assegnandole l’abitazione, ed ha posto a carico del padre l’assegno mensile di 800 euro per il mantenimento dei figli.
Questo perché, i giudici siciliani, sulla base della relazione del servizio di psichiatria della Asl, hanno ritenuto che il comportamento negativo dei bambini verso la madre fosse stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato gli incontri e screditato la figura materna, provocando in loro un danno dell’equilibrio psichico. Pertanto, hanno ritenuto che l’affidamento congiunto fosse pregiudizievole per i minori.

  • In tutti questi altri casi:

la madre è stata sì riconosciuta colpevole della condotta, ma senza provvedimenti su affido/collocamento.

  • In questo altro caso:

affidamento teorico al padre (nella remota ipotesi che la donna rientri dall’estero) con rassicurazione di collocamento presso di lei!!

  • Nell’ultimo caso:

non viene neppure ipotizzato che possa essere dipeso dal comportamento della madre!!..