Con il Decreto Legge n.132 del 2014, convertito in legge, la n.162 del 10 novembre 2014, il legislatore ha voluto concedere, introducendo la negoziazione assistita in materia familiare, ai coniugi la possibilità di separarsi o di divorziare senza seguire le strade della separazione congiunta o del divorzio congiunto. I cittadini pertanto possono procedere con la stipulazione di appositi accordi, negoziati con l’assistenza di due avvocati, per separarsi, divorziare o modificare consensualmente le condizioni che regolano i rapporti fra coniugi già separati o divorziati.

 

E’ importante da rilevare come gli accordi fra i coniugi in questione possano contenere anche contratti soggetti a trascrizione e in particolare contratti di trasferimento immobiliare che possono in tal caso beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro,  di bollo e di qualsiasi altra tassa.
L’efficacia dell’accordo di separazione o divorzio è subordinata al rilascio del nulla osta da parte del procuratore della Repubblica; il testo dell’accordo infatti viene trasmesso al p.m il quale dovrà controllare l’assenza di irregolarità e nel caso di figli minori o maggiorenni non autosufficienti la rispondenza delle clausole agli interessi dei minori. In caso di concessione del nulla osta l’accordo autorizzato dal p.m dovrà poi essere trasmesso entro dieci giorni all’ufficiale di stato civile comunale ai fini della sua annotazione nell’atto di matrimonio.
Nell’ipotesi in cui la convenzione di negoziazione assistita risultasse contraria all’interesse dei figli, il pubblico ministero deve invece trasmettere gli atti entro cinque giorni al presidente del tribunale il quale, una volta fissata un’apposita udienza, dovrà provvedere a riguardo.
Con la recente legge n.55 del 6 maggio 2015 poi sono stati ridotti i tempi per ottenere il divorzio; non occorre infatti più attendere i tre anni dalla separazione per richiedere il divorzio. La nuova legge, che si applica anche ai procedimenti in corso, prevede, infatti, per il divorzio solo sei mesi dall’omologazione della separazione consensuale o dalla certificazione dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ed un anno dall’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale.
Infine, la nuova legge ha il grandissimo pregio di modificare i tempi di scioglimento della comunione legale in seguito a separazione, anticipandoli al momento dei provvedimenti presidenziali in caso di giudiziale e alla firma del verbale di separazione in caso di consensuale.

Avv. Fabio Benatti del foro di Modena