UNIONI CIVILI, CONVIVENZE E I RELATIVI CONTRATTI
Con la legge approvata l’ 11 maggio 2016 è stato introdotto in Italia l’istituto dell’ unione civile tra persone dello stesso sesso ed è stata disciplinata la convivenza di fatto.
L’unione civile è costituita da due persone dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia e viene istituita mediante dichiarazione avanti all’ufficiale civile.
Con la costituzione dell’unione civile nasce l’obbligo reciproco all’assistenza materiale e morale, alla coabitazione, alla contribuzione economica sulla base delle proprie capacità di lavoro e alla definizione dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
In materia successoria viene stabilita una sostanziale equiparazione tra matrimonio ed unione civile, stante l’applicazione della relativa normativa del codice civile.
Per conviventi di fatto, invece, si intendono due persone di diverso sesso o dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
La legge attribuisce una serie di diritti ai conviventi di fatto; ad esempio in caso di ricovero o malattia vi è un diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali.
Quanto alla casa, il convivente superstite ha diritto a stare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni o comunque non oltre i cinque anni.
I conviventi possono poi regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con appositi contratti i quali devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata necessariamente autenticata da un avvocato o notaio.
Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione economica dei conviventi e il regime patrimoniale.
Avv. Fabio Benatti
Studio Legale Avv. Fabio Benatti di Modena
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