giudiceL’assegno di mantenimento, che può essere riconosciuto nell’ambito della separazione personale, è volto a consentire al coniuge più debole di mantenere lo stesso tenore di vita che lo stesso aveva durante il matrimonio.

La Cassazione anche con due recentissime ordinanze n.28327 del 28.11.2017 e n.28938 del 04.12.2017/2017 ha ribadito che i redditi adeguati cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge nell’ambito della separazione sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Nel calcolo dello stesso, peraltro, si deve tenere conto dell’eventuale assegnazione della casa coniugale che costituisce un valore economico corrispondente normalmente al canone ricavabile dalla locazione dell’unità immobiliare.
Con la separazione infatti devono ritenersi sospesi i doveri di natura personale del matrimonio ma ancora presenti i doveri di natura economica quale quello di mantenere il coniuge più debole.
 Diversamente con il divorzio si va ad eliminare il vincolo coniugale e quindi a recidere anche l’obbligo di mantenimento del coniuge. Residua con il divorzio la possibilità per il coniuge più debole, nei casi in cui non vi sia una autosufficienza economica, di ottenere un assegno divorzile che ha una funzione assistenziale e trova fondamento in un principio di solidarietà post coniugale.
La difformità fra assegno di mantenimento, legato al criterio del tenore di vita, e l’ assegno divorzile, legato al criterio dell’indipendenza economica, è stata recentemente sancita dalle sentenze della Cassazione n.11504 del 10.05.2017 e n.12196 del 16.05.2017. Dunque avrà diritto all’assegno divorzile non l’ex coniuge che non ha mezzi adeguati o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive rispetto al tenore di vita matrimoniale ma quello che non è indipendente dal punto di vista economico.
La Corte peraltro ha individuato alcuni indici per accertare la presenza o meno di una indipendenza economica in capo all’ex coniuge:
1) Possesso di redditi; 2) Possesso di cespiti patrimoniali immobiliari e mobiliari; 3) Capacità e possibilità di lavoro in base alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro e 4) Stabile disponibilità di una casa.
Si osserva, dunque, che il suddetto e recente orientamento della Cassazione, se ulteriormente consolidato, potrà riguardare numerosi procedimenti divorzili in corso
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nonché potrebbe portare a breve ad un aumento del contenzioso con richieste di revisione ex. art 9 legge div. riguardanti gli assegni di divorzio.

Avv. Fabio Benatti- Studio Legale Avv. Fabio Benatti
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