Non commette reato il babbomat che non versa l’assegno in favore del figlio durante le vacanze

Assolto con formula piena un babbomat che aveva omesso il pagamento quando il figlio soggiornava presso di lui

Non commette reato il babbomat che non versa l’assegno di mantenimento durante i mesi in cui il figlio trascorre le vacanze presso la sua abitazione.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 43527 del 9 novembre 2012, ha annullato, perché il fatto non costituisce reato, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Milano a carico di un babbomat che non aveva versato l’assegno nei mesi estivi.
Insomma i requisiti, dice la sesta sezione penale, che fanno scattare la responsabilità del genitore obbligato sono molto stringenti, sul fronte reato.
Infatti, mentre per l’inadempimento civile è sufficiente anche una sola omissione, per quello penale è necessario un disinteresse, economico e morale, nei confronti dei figli, che sia continuativo ed assoluto. Questo perché – hanno spiegato gli Ermellini – la norma punisce la violazione degli obblighi di natura economica connessi alla separazione, estendendo l’applicabilità della norma penale di cui all’art. 12-sexies I. 898/1970, che sanziona la condotta di colui che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno.
Si evince, dalla stessa formulazione letterale delle disposizioni, che non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l’inadempimento civilistico: la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione.
Fonte: www.cassazione.net

Lascia una risposta

Via C. Mazza, 6 – 40128 Bologna
C.F. 9131169373
Contattaci
Cookie Policy
Copyright © Associazione Genitori Sottratti - Via Marsili 10, Bologna