Assolto con formula piena un babbomat che aveva omesso il pagamento quando il figlio soggiornava presso di lui

Non commette reato il babbomat che non versa l’assegno di mantenimento durante i mesi in cui il figlio trascorre le vacanze presso la sua abitazione.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 43527 del 9 novembre 2012, ha annullato, perché il fatto non costituisce reato, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Milano a carico di un babbomat che non aveva versato l’assegno nei mesi estivi.
Insomma i requisiti, dice la sesta sezione penale, che fanno scattare la responsabilità del genitore obbligato sono molto stringenti, sul fronte reato.
Infatti, mentre per l’inadempimento civile è sufficiente anche una sola omissione, per quello penale è necessario un disinteresse, economico e morale, nei confronti dei figli, che sia continuativo ed assoluto. Questo perché – hanno spiegato gli Ermellini – la norma punisce la violazione degli obblighi di natura economica connessi alla separazione, estendendo l’applicabilità della norma penale di cui all’art. 12-sexies I. 898/1970, che sanziona la condotta di colui che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno.
Si evince, dalla stessa formulazione letterale delle disposizioni, che non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l’inadempimento civilistico: la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione.
Fonte: www.cassazione.net