La madre non può essere condannata per aver omesso all’ex marito l’esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio, eludendo così l’esecuzione del provvedimento del giudice, se l’uomo omette più volte di prelevare il piccolo da scuola.
Il diritto di vendetta materna è stato sdoganato dalla Cassazione che, con la sentenza 43889 del 13 novembre 2012, ha ribaltato la decisione della Corte d’appello di Catania, che l’aveva ritenuta responsabile del reato di mancata esecuzione del provvedimento del magistrato, condannandola alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore dell’ex. 
La sesta sezione penale, invece, ha osservato che la donna non ha «omesso di consentire» all’ex l’esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli minori, come stabilito dal provvedimento, non eludendo, dunque, l’esecuzione. Questo perché l’esercizio di visita era stato regolarmente rispettato nei giorni del sabato e della domenica, mentre alcuni mercoledì l’uomo, che avrebbe dovuto prelevare i bimbi all’uscita da scuola e tenerli tutto il pomeriggio, ha evitato di andarli a prenderli e si è presentato, senza preavviso, più tardi a casa della donna, non trovando nessuno.
Insomma, la ex non è che eludesse il provvedimento del giudice: semplicemente – e legittimamente (!..) – si vendicava del ritardo (non preannunciato), facendo saltare, a padre e figli, tutto il pomeriggio insieme.
Pertanto, la Suprema corte ha annullato la sentenza con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio.
Fonte: www.cassazione.net