L’assegnazione della casa familiare non può essere revocata anche se l’assegnataria ci vive solo durante il week-end: le sue pretestuose esigenze di lavoro e di cura dei figli prevalgono sul suo obbligo di abitare l’immobile tutti i giorni
Niente revoca dell’assegnazione della casa familiare anche se la donna ci vive solo durante il week-end e le vacanze, scegliendo di abitare, nei giorni infrasettimanali, dai nonni a cui sbologna il bambino.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14348 del 9 agosto 2012, ha dato torto a un padre che chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa familiare perché la ex abitava l’appartamento solo durante il finesettimana. Infatti la donna si era trasferita dai genitori a cui sbolognava la bambina. Non solo. L’infermiera comodona i questo modo poteva recarsi più agevolmente in ospedale, a nord della città.
La prima sezione civile ha spiegato che «non solo l’assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza al» privilegio della donna, purché questo sia camuffato da interesse della prole.
E ancora, in questo caso «la scelta della madre non equivale ad abbandono della casa coniugale» perché ben mascherata da ragioni sia di lavoro sia, conseguentemente, di accudimento familiare e scolastico della figlia minore, nei relativi periodi di assenza presso la casa dei nonni materni.
In altri termini, l’allontanamento infrasettimanale dalla casa familiare non è connotato dal carattere della “stabilità” e, quindi, non integra la condizione essenziale per la revoca dell’assegnazione della casa familiare: l’uomo può essere tranquillamente spossessato della sua abitazione principale anche se questa viene voluttuariamente usata dalla donna quale “seconda casa”.
Fonte: www.cassazione.net
