Non può essere disposto l’affidamento condiviso dei figli nel caso in cui questi si rifiutino categoricamente di avere rapporti con i genitori.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 15 settembre 2011, ha respinto il ricorso di una mamma che chiedeva l’affidamento condiviso della figlia minore. Ma i giudici di merito avevano respinto l’istanza, dato il rifiuto categorico della bambina di avere qualunque tipo di rapporto con lei.
Inutile a questo punto il ricorso in Cassazione. La prima sezione civile della Suprema corte ha respinto tutti i motivi precisando che «i giudici di merito, attenendosi al dettato normativo di cui agli artt. 155, 155 bis e 155 sexies cod.civ., hanno disposto l’affidamento esclusivo al padre della figlia minorenne, in luogo del suo affidamento condiviso ai genitori, non già per carenze materne [giammai!.. – ndr], ma ineccepibilmente, argomentatamente ed attendibilmente ritenendo che l’affidamento (soltanto o anche) alla madre, cui [Sua Maestà – ndr] la minore si era recisamente [e capricciosamente – ndr] opposta in sede di sua doverosa audizione, fosse contrario all’interesse superiore della figlia stessa, e, dunque, correttamente privilegiando il prescritto criterio legale».
Fonte: www.cassazione.net
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…quindi se il figlio è plagiato e soggetto a P.A.S. (sindrome da alienazione genitoriale) è fatta….il genitore alienante è riuscito nel suo intento!