Al Capone, gangster e pericolo pubblico numero uno, fu condannato per evasione fiscale.
Una madre italiana è stata condannata per aver violato le disposizioni del Tribunale (art. 388 del codice penale).

La donna ha impedito alla figlia i contatti con suo padre, difendendosi dietro le condizioni in cui aveva ridotto la piccola di 5 anni: a suo dire era la figlia a rifiutare il proprio padre. Essendo il rifiuto ingiustificato appare trattarsi di Sindrome di Alienazione Genitoriale; abuso che dovrebbe configurare il più grave reato di maltrattamento di minore.

La Corte Suprema di Cassazione ha confermato la condanna ex art. 388 c.p., condannandola anche ad una ammenda ed a pagare le spese di giudizio, evidenziandone il comportamento ostile nei confronti del coniuge separato, tradottosi nella deliberata volontà di condizionamento della piccola sì da dar luogo a quella che la sentenza di appello motivatamente qualifica come “sistematica elusione” dei provvedimenti sull’affidamento della bambina adottati dal giudice di separazione.

Infine, la Corte ritiene del tutto incongruo l’assunto della donna secondo cui la situazione da lei creata rientra nell’area di un presunto stato di necessita in rapporto alla asserita esigenza di tutelare l’effettivo interesse della bambina.

Non sappiamo se la bambina sia stata protetta da tale madre.