L’ex coniuge che va a convivere con un altro, da cui ha un figlio, non perde il diritto all’assegno di mantenimento.
Sottolineando il carattere “precario” della convivenza more uxorio, la Corte di Cassazione con una sentenza del 22 gennaio 2010 ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva venisse cancellato il suo obbligo al mantenimento della moglie che era andata a convivere con un altro uomo dal quale aveva avuto una bambina.
In particolare, ha ribadito la prima sezione civile, “il carattere precario del rapporto di convivenza more-uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei ad incidere unicamente sulla misura dell’assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato ad influire proprio su quella parte dell’assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finchè l’avente diritto non contragga nuovo matrimonio”.
Fonte: www.cassazione.net (da cui è possibile scaricare la sentenza integrale)