Alcune leggi durano nel tempo, anche se scritte espressamente per una società che è di fatto scomparsa e totalmente rinnovata, questo perchè il disegno di società, in Italia è fermo da oltre 80 anni, come tanti altri aspetti della nostra nazione e cultura. Un paese vecchio, con politici vecchi, con uno sguardo non certo rivolto al futuro, una voglia di rinnovamento inesistente, ma con un imperante desiderio di arraffare tutto e subito, appena insediati sui banchi del governo, facendo la minore fatica “costruttiva” possibile: questa è l’etica dei nostri politici che non rappresentano la società.
Pubblichiamo questo intervento perchè ci ricorda come il governo spesso decida di non prendere posizione e di fatto preferisca non intervenire, non assumersi responsabilità, non cambiare.

da: Padri Separati Italiani Network
Sospensione della patria potestà: come mai è stata abbandonata la proposta di legge 247 della XVI legislatura ?

Ci si chiede come mai il PD, e le altre potenti gender lobbie trasversali coorporative, che condizionano il sociale-famigliare, preferiscono che rimanga in vigore la legge risalente al periodo fascista che permette di sospendere la patria potestà senza l’onere della prova ?

Perchè sanno che la legge fascista ancora in vigore viene spesso utilizzata a sfavore dei papà separati e a favore del gender che vogliono privilegiare (per enne motivi..)?

Pur di tutelare un gender si preferisce applicare in massa una legge del periodo fascista ?
Non sono forse mutati i costumi sociali e famigliari in 80 anni?

Si preferisce che l’articolo 330 possa essere applicato senza l’onere della prova ?
Si è voluto agevolare il moderno gender favoritismo sociale ?

QUESTA LA PROPOSTA DI LEGGE (dimenticata):
Modifiche al codice civile in materia di decadenza del genitore dalla potestà sui figli
Presentata il 29 aprile 2008

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. L’articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 330. – (Decadenza dalla potestà sui figli). – Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando risulta provato che il genitore ha ripetutamente trascurato o abusato dei relativi poteri con pregiudizio gravissimo del figlio».
Art. 2.

1. L’articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 333. – (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). – Quando non vi è convivenza tra i genitori, e la condotta di uno di essi non è tale da dare luogo alla pronunzia di decadenza di cui all’articolo 330, ma risulta comunque di evidente e attuale pregiudizio per il figlio, il giudice affida temporaneamente il minore all’altro genitore.
Con lo stesso provvedimento il giudice, sentito un consulente che disponga di idoneo titolo e di comprovata esperienza, stabilisce un programma di incontri teso al recupero del rapporto del minore con il genitore non affidatario».
Art. 3.

1. Dopo l’articolo 333 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 333-bis. – (Affidamento del minore). – Quando i motivi di pericolosità previsti dagli articoli 330 e 333 risultano comprovati con riguardo ad entrambi i genitori, il giudice deve sempre preferire l’affidamento del minore a quello tra i

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parenti che appare maggiormente idoneo ad assicurare un’adeguata occasione di sviluppo psico-fisico per il minore stesso.
L’allontanamento del minore dalla residenza familiare e il conseguente affidamento a soggetto diverso da quello individuato ai sensi del primo comma può essere disposto soltanto quando risulti evidente la prova:

1) che il minore è esposto al rischio concreto e attuale di violenze fisiche, sessuali o morali da parte di uno o di entrambi i genitori;

2) che non esiste nel contesto degli ascendenti di primo e secondo grado, o dei collaterali, alcun soggetto disponibile e idoneo ad assicurare un’adeguata occasione di sviluppo psico-fisico per il minore.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono revocabili in qualsiasi momento».
Art. 4.

1. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I provvedimenti di cui al terzo comma sono soggetti ad impugnazione avanti alla competente sezione per i minorenni della corte di appello entro dieci giorni dalla loro comunicazione. In ogni caso gli stessi perdono di efficacia se nel termine di sessanta giorni dalla relativa emanazione non si provvede alla loro conferma in sede di merito».
Art. 5.

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 336-bis. – (Diritto al contraddittorio). – I procedimenti riguardanti i minori devono prevedere, pena la nullità, il contraddittorio tra tutte le parti interessate. In particolare il giudice deve sempre sentire personalmente sia il minore che i genitori.
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E’ al Senato anche la DDL 957 , definita “Affido condiviso bis”, è stata calendarizzata il mese scorso, ma da allora tutto tace e c’è già chi fra i banchi del senato storce il naso, che abbia buone probabilità di finire anche questa cassata nonostante le estreme necessità di modifica che la legge primigenia ( L. 54/2006) richiede?
La redazione