Il mutuo per l’acquisto di un immobile da parte di un genitore che percepisce uno stipendio basso fa presumere guadagni in nero e quindi non lo solleva dall’obbligo al mantenimento in favore di ex e figli.
È quanto si evince da una sentenza depositata il 23 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e con la quale è stata confermata la condanna penale nei confronti di un uomo accusato di non aver provveduto al mantenimento di ex e figli.
Il padre si era difeso sostenendo che l’acquisito di un immobile non è necessariamente indice di reddito in nero. Non solo. Aveva anche sottolineato che, pur non versando regolarmente l’assegno stabilito in sede di separazione, aveva sempre dato alla ex moglie del denaro in contanti.
Queste giustificazioni non avevano convinto i giudici di merito che l’avevano condannato in primo e in secondo grado. Le cose non sono andate diversamente in Cassazione (sentenza n. 34336). Infatti la sesta sezione penale di Piazza Cavour ha confermato il verdetto sottolineando che “la capacità economica dell’obbligato che, all’epoca dei fatti, svolgeva regolare attività lavorativa retribuita ed aveva inoltre contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile, circostanza questa sintomatica di tale capacità, riveniente verosimilmente anche da altre fonti di reddito in nero”.
Fonte: www.cassazione.net
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