Il padre che strattona violentemente il figlio dopo aver tentato inutilmente di abbracciarlo e gli provoca il cosiddetto “colpo di frusta” risponde di lesioni volontarie, anche se non aveva la intenzione di fargli male.
Lo ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 35075 depositata il 29 settembre 2010, respingendo il ricorso di un uomo condannato dal Tribunale di Milano per lesioni volontarie ai danni della figlia. Il padre della piccola, recatosi a casa dell’ex moglie per far visita ai figli, aveva tentato di abbracciarla e, vistosi respinto, aveva strattonato violentemente la bambina causandole un colpo di frusta e uno shock emotivo.
Secondo i legali dell’uomo non poteva ravvisarsi il reato di lesioni volontarie, dal momento che lui non aveva mai voluto far del male alla figlia. I giudici della quinta sezione penale hanno però respinto le sue doglianze e confermato la condanna, poichè “è irrilevante l’assenza di specifica intenzione di produrre lesioni, qualora sia indubitabile la sua coscienza e volontà di strattonarla, tenendola per le spalle, e quindi di porre in essere nei suoi confronti un atto di violenza idoneo a provocare quel “colpo di frusta”, che è notoriamente la frequente conseguenza di una sollecitazione delle vertebre cervicali dovuta alla forzata oscillazione del capo.”
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito