Desideriamo sintetizzare la diffida che le associazioni riunite hanno rivolto al ministro della giustizia Alfano, in merito alla mancata applicazione della legge sull’affido condiviso. Potrete così leggerne l’ossatura portante espressa in passaggi successivi.

……. da tempo alcuni Uffici Giudiziari dei Tribunali della Repubblica Italiana non applicano il dettato normativo di cui alla Legge 54/2006 disattendendone i principi generali.
– che sono pervenute alla Associazione varie denunce del mancato rispetto dell’applicazione della legge 54/2006 da parte di Tribunali della Repubblica e precisamente inerenti il Tribunale di Catanzaro, il Tribunale di Lecce, il Tribunale per i Minorenni di Venezia, il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Nuoro, il Tribunale di Agrigento, il Tribunale di Vibo Valentia, il Tribunale di Vigevano, il Tribunale di campobasso, il Tribunale di Foggia, il Tribunale di Como, il Tribunale di Padova, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il Tribunale di Bologna, la Corte di Appello di Bologna, il Tribunale di Palermo, il Tribunale di Reggio Calabria, la Corte di Appello di Reggio Calabria, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, il Tribunale di Cagliari, il Tribunale di Messina, il Tribunale di Barcellona, il Tribunale per i Minorenni di Roma, il Tribunale di Roma, il Tribunale di Taranto, il Tribunale di Potenza, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D’Aosta, il Tribunale di Torino, la Corte di Appello di Torino, il Tribunale per i Minorenni di Milano, il Tribunale di Milano, la Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Busto Arsizio, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, il Tribunale di Firenze, la Corte di Appello di Firenze, il Tribunale di Arezzo, il Tribunale per i Minorenni di Napoli, il Tribunale di Napoli, il Tribunale di Treviso, il Tribunale di Ancona, il Tribunale di Vercelli, il Tribunale di Genova, il Tribunale di Civitavecchia, il Tribunale per i Minorenni di Caltanisetta, il Tribunale di Caltanisetta, il Tribunale di Vicenza, il Tribunale di Monza, il Tribunale di Gorizia, il Tribunale di Bolzano, il Tribunale di Trento, la Corte di Appello di Trento, il Tribunale di Frosinone, il Tribunale di Oristano, il Tribunale di Varese, il Tribunale di Modena, il Tribunale di Cosenza, il Tribunale di Modica, la Corte di Appello di Catania, il Tribunale di Larino, il Tribunale di Verbania, il Tribunale di Bari, il Tribunale di Velletri, il Tribunale di Novara.

– che tendenzialmente le maggiori violazioni delle norme vigenti che incidono sulla violazione del diritto alla bigenitorialita’ del minore possono, in esemplificazione, riassumersi:

a) attraverso una automatica collocazione del minore presso la madre (in alcuni Tribunali anche con la compilazione di moduli prestampati che gia’ contengono il collocamento presso la madre del minore medesimo, senza attuazione discrezionale valutativa del Giudice);

b) attraverso l’indicazione dei periodi di collocazione del minore con uno dei due genitori in misura temporale diseguale rispetto all’altro;

c) attraverso la disapplicazione del principio di mantenimento diretto del minore, che realizza una disparita’ economica dei genitori anche nei confronti del minore;

d) attraverso un provvedimento di mantenimento economico dell’altro coniuge e del minore che impoverisce la capacita’ reddituale esclusivamente di uno dei due genitori, con la conseguente diversa possibilita’ economica di uno dei due genitori durante la collocazione del minore presso di se’;

e) attraverso la automatica assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria del minore (in alcuni Tribunali con la compilazione di moduli prestampati che gia’ contengono i dettati provvedi mentali, senza attuazione discrezionale valutativa del Giudice);

f) attraverso la collocazione del minore presso uno dei due genitori senza la preventiva audizione del minore, anche se ha compiuto gli anni dodici o e’ capace di discernimento;

g) attraverso la mancata applicazione dell’affidamento condiviso in caso di conflittualita’ tra coniugi, cosi’ violando espressamente i dettami normativi;

h) attraverso una lungaggine burocratica di emanazione dei provvedimenti in materia di affidamento e potesta’ genitoriale sui minori che incidono profondamente sul genitore che viene allontanato o si allontana dalla casa coniugale nelle immediatezze del conflitto familiare;

i) attraverso provvedimenti di affidamento dei minori che non prevedano la necessita’ di un accordo congiunto dei genitori nel cambio di residenza dei minori, che incide sul periodo di affidamento dei minori presso uno dei due genitori o lo rende difficoltoso;

l) attraverso il mancato utilizzo dei provvedimenti sanzionatori previsti dal codice di rito civile in caso di elusione, anche occasionale, dei provvedimenti dell’Autorita’ Giudiziaria da parte di uno dei due genitori.

– che, pertanto, tale riepilogata situazione in cui non viene applicata la legge 54/2006 negli Uffici Giudiziari degli anzidetti Tribunali comporta un pregiudizio per gli interessi della societa’ intera ed in primis dei minori che vedono leso il loro diritto alla bigenitorialita’ di cui l’associazione ADIANTUM e’ soggetto esponenziale;

– che la posizione posta alla base del presente atto e’ quindi sostanziata dall’interesse dell’Associazione ADIANTUM a ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia affinche’ la stessa si munisca di strutture e controlli che evitino la lesione del diritto dei minori alla bigenitorialita’ in sede di separazione, divorzio e verifica della potesta’ dei propri genitori.
…………..
Tutto quanto sopra premesso, l’Associazione di Associazioni Nazionali a Tutela dei Minori (ADIANTUM), per il tramite del proprio difensore

INVITA E DIFFIDA

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma alla Piazza Indipendenza n. 6, e il Ministero della Giustizia, in persona del sig. Ministro pro-tempore, con sede in Roma alla Via Arenula 70, in relazione alle rispettive competenze, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 20.12.2009 n. 198 a porre in essere tutti i necessari atti al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso i Tribunali della Repubblica Italiana ed, in particolare:

a) un sistema di controllo e verifica che eviti la automatica collocazione del minore presso la madre, anche attraverso la eliminazione di moduli prestampati che gia’ contengano il collocamento presso la madre del minore medesimo, senza attuazione discrezionale valutativa del Giudice;

b) un sistema di controllo e verifica che eviti l’indicazione dei periodi di collocazione del minore con uno dei due genitori in misura temporale diseguale rispetto all’altro;

c) un sistema di controllo e verifica che eviti la disapplicazione del principio di mantenimento diretto del minore e che induca il Giudice a riallineare la equivalenza del periodo temporale di collocazione del minore presso entrambi i genitori, anziche’ provvedere ad una compensazione di carattere economico;

d) un sistema di controllo e verifica che eviti l’emissione di provvedimenti di mantenimento economico dell’altro coniuge e del minore che impoveriscano la capacita’ reddituale esclusivamente di uno dei due genitori.

e) un sistema di controllo e verifica che eviti la automatica assegnazione della casa coniugale alla madre collocataria del minore, anche attraverso la eliminazione di moduli prestampati che gia’ contengano i dettati provvedi mentali, senza attuazione discrezionale valutativa del Giudice;

f) un sistema di controllo e verifica che eviti la collocazione del minore presso uno dei due genitori senza la preventiva audizione del minore, anche se ha compiuto gli anni dodici o e’ capace di discernimento;

g) un sistema di controllo e verifica che eviti la mancata applicazione dell’affidamento condiviso in caso di conflittualita’ tra coniugi;

h) un sistema di controllo e verifica che eviti le lungaggini burocratiche di emanazione dei provvedimenti in materia di affidamento e potesta’ genitoriale sui minori che incidono profondamente sul genitore che viene allontanato o si allontana dalla casa coniugale nelle immediatezze del conflitto familiare, anche attraverso un sistema che preveda l’immediata decisione provvisoria con indicazione a carico del Giudice di un termine perentorio;

i) un sistema di controllo e verifica che eviti la discrezionalita’ di uno dei due genitori nel cambio di residenza o domicilio dei minori che si determini nella difficolta’ per laltro genitore di esercitare il proprio diritto-dovere alla genitorialita’;

l) un sistema di controllo e verifica che imponga l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal codice di rito civile in caso di elusione, anche occasionale, dei provvedimenti dell’Autorita’ Giudiziaria da parte di uno dei due genitori.

AVVISA che, decorso il termine predetto, si procedera’ ad adire all’Autorità Giudiziaria competente senza ulteriore avviso.

Roma, 15 ottobre 2010.

avv. Giorgia Gira

avv. Davide Romano