L’ex ha diritto all’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, precaria, anche se questa vive da un’altra parte.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18 del 3 gennaio 2010, ha rafforzato quel filone giurisprudenziale secondo cui i figli che non sono economicamente indipendenti vanno mantenuti anche se adulti.
Il caso riguarda un imprenditore che era stato condannato prima dal Tribunale di Savona e poi dalla Corte d’Appello di Genova a versare alla ex moglie 400 euro al mese anche per il mantenimento della figlia maggiorenne e non più convivente che faceva lavoretti saltuari.
Contro questa decisione l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. Tutti i motivi del lungo gravame sono stati respinti.
Sul mantenimento della figlia, la prima sezione civile ha motivato che “la valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell’assegno”.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito
Cass. – Ex marito obbligato a mantenere figlia maggiorenne anche se non vive più con la madre
Donne teoricamente emancipate (secondo la propaganda femminista), ma, all’occorrenza, sempre parassite sulle spalle dell’uomo
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