POTESTA’ GENITORIALE

Ci pensa la Senatrice Gallone a fare un po di luce e a muovere un carro pesante e le cui ruote vengono poco oliate…

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POTESTA’ GENITORIALE: INTERVENTO IN AULA DELLA SENATRICE GALLONE

con la discussione e la votazione del disegno di legge “Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale e di filiazione naturale” si apre un nuovo capitolo per i diritti dei figli naturali e si cominciano ad affrontare alcune lievi ma significative modifiche al diritto di famiglia.
Finalmente l’esercizio della potestà genitoriale per i figli naturali spetterà ad entrambi i genitori, anche dopo la separazione, perché se entrambi i genitori hanno riconosciuto il figlio, è giusto che entrambi se ne prendano cura ed esercitino la potestà. Non solo, vengono anche meglio riorganizzate le competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni.
La bontà oggettiva della materia trattata dal provvedimento è dimostrata dal fatto che il disegno di legge in titolo reca la firma, oltre che del Presidente Berselli, anche di tutti gli altri capigruppo di ogni schieramento politico della Commissione Giustizia e che è stato approvato in quella sede all’unanimità.
Si tratta di un provvedimento semplice ma dall’alta valenza politica che segna un’importante pagina di storia parlamentare poiché, di fatto, serve a sanare un vulnus rispetto ad un innaturale ed illogica dicotomia eticamente inaccettabile, che vedeva una disparità di trattamento dei figli legittimi rispetto a quelli naturali, contrastante con il comune sentire della nostra società che si evolve. Il sacrosanto principio della bigenitorialità, alla base della legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, da cui anche questo provvedimento deriva, è inderogabile e non ammette distinzioni e discriminazioni di sorta: per questo si applicherà anche ai figli riconosciuti nati al di fuori del matrimonio. In più, con questo testo, si comincia finalmente a eliminare l’ingiustificata duplicazione delle competenze fra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni (con il primo chiamato a pronunciarsi sulle questione economiche ed il secondo sull’affidamento) fondata unicamente sulla diversa qualificazione tra figlio nato all’interno o al di fuori del matrimonio.
Si tratta di un primo ed importante passo in avanti verso il perfezionamento di un ordinamento che si incentri sempre di più sul cardine essenziale della tutela del minore in cui l’interesse predominante sia sempre quello dei figli. Partiamo da un presupposto irrevocabile che è quello che, in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. È evidente che l’introduzione del principio di favor della condivisione dell’affidamento, anche in caso di separazione personale, rende anacronistica la disciplina recata dal secondo comma dell’articolo 317-bis relativo all’attribuzione della potestà sul figlio naturale riconosciuto in caso di non convivenza dei genitori che abbiano entrambi effettuato il riconoscimento.
[Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore].
Tuttavia, pur essendo anacronistica, la norma non è stata modificata o abrogata dalla legge n. 54 del 2006. Ciò ha determinato, in tutti questi anni, uno stato di incertezza nella giurisprudenza che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007, ha risolto considerando vigente l’articolo 317-bis.
Di conseguenza, il tribunale dei minorenni è tuttora competente in materia di affidamento dei figli naturali (essendo per l’appunto l’articolo 317-bis fra quelli richiamati dall’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile che fissa la competenza del tribunale dei minorenni).
Per i figli naturali, quindi, permane da un lato una normativa che non è ispirata al principio dell’affidamento condiviso e dall’altro un sistema barocco di competenze per il quale è il tribunale dei minorenni a decidere dell’affidamento mentre il tribunale ordinario si pronuncia sulle questioni economiche relative al mantenimento dei figli stessi (a norma degli articoli 248 e 261 del codice civile).Il testo che ci accingiamo a votare oggi è l’unificazione di due disegni di legge che si proponevano di risolvere appunto le incongruenze relative alla disciplina giuridica della condizione dei figli naturali. Nella sua originaria formulazione, infatti, il disegno di legge n. 1211 sopprimeva sic et sempliciter l’articolo 317-bis del codice civile. Tuttavia la Commissione Giustizia, preso atto dell’oggettiva difficoltà della mera estensione ai figli naturali della disciplina prevista in caso di separazione o divorzio dei genitori di figli nati nel matrimonio, lo ha riformulato.
E così ha previsto che, nel caso in cui il riconoscimento del figlio naturale sia fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetti congiuntamente a entrambi indipendentemente dalla circostanza che siano conviventi, così come invece richiesto dall’attuale formulazione della disposizione.
Qualora i genitori non convivano, dunque, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 155 a 155 sexties e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo che disciplinano l’affidamento condiviso dei figli di coniugi divorziati o separati.
In conseguenza dell’applicazione, all’ipotesi dell’articolo 317-bis delle suddette norme previste dal capo quinto della disciplina sul matrimonio, abbiamo proposto in Commissione la soppressione del quarto comma dell’articolo 316, concernente le decisioni del giudice e le relative modalità in materia di esercizio della potestà dei genitori, che trovava ancora applicazione relativamente ai figli naturali.
L’articolo 3 novella l’articolo 38 delle disposizioni di attuazione, ridefinendo la competenza del tribunale dei minorenni in sede civile. Ovvero la delimita alle situazioni in cui il minore fosse privo di genitori ai casi in cui la potestà genitoriale viene tolta o limitata oppure quando occorra valutare le condizioni per l’ammissione del minore al matrimonio.
Con questo testo dunque, lo ribadisco, si va a cominciare a eliminare finalmente l’ingiustificata duplicazione delle competenze fra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni fondate unicamente sulla diversa qualificazione di uno dei soggetti coinvolti quale figlio nato all’interno o al di fuori del matrimonio.Non solo, come relatore propongo un emendamento con cui si pone rimedio a un vuoto normativo modificando l’articolo 276 del codice civile sulla “legittimazione passiva”.
Oggi, infatti, in caso di morte del genitore, vengono considerati “legittimati passivi” i suoi eredi. Ma, quando vengono meno anche gli eredi, diventa impossibile individuare altri legittimati passivi all’azione di riconoscimento del genitore. Con questo emendamento, invece, il figlio (in mancanza del presunto padre o della presunta madre) dovrà proporre l’azione in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.Ricordando nuovamente all’Assemblea che questo disegno di legge porta la firma del Presidente e di tutti i capigruppo della Commissione giustizia e che in tale sede è stato approvato all’unanimità auspico che lo stesso possa avvenire in Aula quest’oggi alla luce dell’importanza della materia trattata e al fatto che rappresenta un primo passo importante che apre la strada a ogni possibile ulteriore provvedimento verso quella che io chiamo in maniera poco formale “la legge Filomena Marturano”…
2019-04-15T19:11:43+02:0017 Gennaio 2011|la bigenitorialità, Senza categoria|0 Comments

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