EROGAZIONI LIBERALI ALLE SCUOLE PUBBLICHE NOTE ANCHE COME CONTRIBUTI SCOLASTICI GUIDA PER I GENITORI
di Luca Bianco
Il diritto allo studio prevede la frequenza senza tasse scolastiche
per la scuola dell’obbligo (fino al terzo anno delle scuole superiori), pertanto non ci sono iscrizioni alla scuola da pagare e non ci sono altri contributi obbligatori da effettuare escluse le tasse per il 4° e 5° anno delle scuole superiori. Nessuna legge li impone.
Ciò che si versa alla scuola è un’azione VOLONTARIA ed è detraibile nella dichiarazione dei redditi ad alcune condizioni. Fiscalmente è definita EROGAZIONE LIBERALE, cioè un contributo volontario (simile a beneficenza) che si può detrarre nella dichiarazione dei redditi. Gli importi sono liberi, la scuola può solo suggerire delle cifre ma non imporle, come da delibera del consiglio di istituto .
Detraibilità fiscale per persone fisiche
Il testo unico delle imposte sui redditi rende possibile detrarre le erogazioni liberali versate alle scuole pubbliche a due condizioni: nella causale del versamento deve essere sempre indicata una delle tre previste dalle normative vigenti: ampliamento dell’offerta formativa, innovazione tecnologica, edilizia scolastica. Non indicare Contributo o Tassa di iscrizione o alt re non previste. I versamenti vanno eseguiti a favore della scuola ed esclusivamente con bonifico bancario o bollettino postale o altre modalità tracciabili. Per le modalità tracciabili che non dispongono dell’indicazione di una causale bisogna farsi rilasciare una dichiarazione dalla scuola indicante che tali importi sono erogazioni liberali (analogamente a come si fa per le associazioni di volontariato).La normativa fiscale non ammette versamenti in contanti.
Esempi di causale di versamento
Ampliamento dell’offerta formativa, corso di musica /informatica/tennis/…,(eventualmente indicare anche il nome dell’alunno,la classe, circolare n° xxx) Ampliamento dell’offerta formativa, viaggio d’istruzione/visita al museo/spettacolo teatrale/…,
(eventualmente indicare anche il nome dell’alunno,classe, circolare n° xxx, giorno/i in cui si svolge) 
Genitori non conviventi, separati, divorziati
Tenendo presenti le disposizioni del tribunale caso per caso, possiamo dire in generale che di solito ogni genitore partecipa per il 50% alle spese straordinarie. Per le spese scolastiche inquadrabili come straordinarie, ogni genitore farà il versamento come indicato sopra per la quota a suo carico. Esempio: sono stabilite le spese straordinarie al 50% tra i due genitori: per lo stesso alunno ci saranno due versamenti, uno del padre pari al 50% del contributo totale e l’altro al 50% della madre.
Obblighi degli istituti scolastici
Le scuole hanno l’obbligo di rendere ANTICIPATAMENTE noto un preventivo di spesa annua che giustifichi i fondi richiesti alle famiglie, nonché a fine anno il bilancio consuntivo.
Hanno anche l’obbligo di informare sulla volontarietà del contributo e sulla sua detraibilità (o deducibilità per le persone giuridiche).
Indicazioni per CAF e Commercialisti
Per richiedere la detrazione, comunicate al vostro consulente fiscale che si tratta di una spesa detraibile con codice 31 della dichiarazione dei redditi (pochi ne sono al corrente).
Principali Fonti normative
Legge 296/2006 comma 622; dl 44/01 art. 33; circola re MIUR prot. n° 312 20.03.2012; legge 40/07 art. 13; nota MIUR prot. n° 936 05.02.2014.