Pubblichiamo volentieri una testimonianza sul DUBBIO più comune dall’entrata in vigore dell’Affido Condiviso, Legge 54/2006 La redazione

Atto a cui si riferisce:
C.4/10507

[Garantire la piena applicazione della legge sull’affido condiviso]

DI VIZIA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:

la legge del febbraio 2006 sull’affidamento condiviso rappresenta un’iniziativa molto avanzata nel suo contenuto di «bigenitorialità», dato che stabilisce, in ragione dell’interesse della prole, il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, godendo della presenza presso ciascun genitore con determinati tempi e modalità e impegnando gli ex coniugi a mettere da parte rivalità ed essere maggiormente collaborativi, decidendo in sintonia della vita quotidiana dei figli;
nonostante i dati statistici mostrino come oramai l’affido condiviso rappresenti la regola, venendo attivato all’incirca nell’80 per cento delle separazioni e nell’oltre 60 per cento dei divorzi, tuttavia in fase di applicazione da parte dei giudici si assiste spesso ad uno svuotamento di significato dell’affidamento condiviso;
secondo l’allarme lanciato da alcune associazioni, a distanza di quasi cinque anni dall’introduzione della legge n. 54 del 20006, sarebbe desolante il quadro rilevato dall’osservatorio nazionale permanente sui provvedimenti in materia di affidamento condiviso;
secondo i dati rilevati dall’Osservatorio, nella quasi totalità dei casi di separazione, l’affido condiviso viene formalmente disposto, ma in concreto la frequentazione tra il minore e genitore non convivente viene disciplinata in modo analogo ad un affidamento esclusivo;
proprio per far fronte a queste problematiche ad aprile 2010 la commissione giustizia del Senato aveva avviato la discussione di un ddl di modifica della materia;
su un totale di 1.020 provvedimenti esaminati, la percentuale di quelli che vengono definiti «falsi condivisi», ovvero con concessione formale del condiviso ma collocazione prevalente presso la madre, sarebbe pari al 95 per cento dei casi;
è stato segnalato anche l’utilizzo, da parte di alcuni giudici, di modelli pre-compilati di sentenze che prevedevano il domicilio prevalente presso la madre, mentre va ricordato che tale istituto, che individua un genitore «domiciliatario prevalente», non sia in realtà previsto dalla norma, neanche in via interpretativa;
l’abbinamento del domicilio privilegiato ed il mantenimento della pratica dell’assegno, anche a parità di reddito, individuerebbe un vero e proprio aggiramento della legge, dove la pratica di stabilire un «domicilio prevalente» viene applicata con grande puntualità in molti tribunali italiani;
è necessario intervenire per ridurre quelle applicazioni distorte, in cui l’affido viene escluso per motivi non previsti dalla legge, dove i giudici abbiano acquisito enorme discrezionalità e causato un diffuso malcontento sociale;
non esiste alcun motivo perché l’istituto dell’affido condiviso non venga concesso a genitori che desiderano dedicarsi ai figli con pari dignità, a maggior ragione se un genitore chiede con determinazione il rispetto dei «tempi equilibrati e continuativi» previsti dall’articolo 155 del codice civile;
è necessario fornire risposte alle centinaia di segnalazioni, raccolte in tutti i tribunali italiani, da parte di genitori in gravissima difficoltà -:
quali iniziative nell’ambito delle sue competenze il Governo intenda assumere alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione e in particolare quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 54 del 2006 in modo tale che i diritti dei genitori separati e dei loro figli possano essere realmente tutelati.
(4-10507)

http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/56562