La madre che impedisce all’ex marito di vedere il figlio a causa dei suoi impegni di lavoro, non rispettando quanto stabilito nel decreto del Tribunale dei minori, ma senza ricorrere a comportamenti fraudolenti o simulati, non commette reato.
Lo ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza 23274 di oggi, accogliendo il ricorso di una donna di Taranto, accusata di eludere il provvedimento del giudice relativo all’affidamento della figlia. Il Tribunale le aveva affidato la bambina, stabilendo il diritto del padre di incontrarla due volte alla settimana presso il consultorio familiare.
La donna aveva ridotto le visite a una sola volta a settimana per i suoi impegni di lavoro, proponendo all’ex marito di incontrare la piccola un pomeriggio a settimana presso la sua abitazione, in un ambiente a suo dire più sereno e adatto agli incontri. La madre aggiungeva poi che il suo comportamento non poteva integrare il reato imputatole, dal momento che il reato in questione “richiede l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, elusione implicante un comportamento fraudolento o simulato, nella specie assolutamente insussistente”.
I giudici di piazza Cavour hanno condiviso la sua tesi difensiva, ricordando che “in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dei giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p. concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all’ adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo”.
Fonte: www.cassazione.net
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