da: www.cassazione.net – LUNEDI’ 08 NOVEMBRE 2010
Necessario un nuovo intervento legislativo
di: Marino Maglietta
La recente pronuncia di cassazione in merito al mantenimento dei figli di genitori separati (22502/2010) conferma la necessità e l’urgenza di un nuovo intervento legislativo che elimini definitivamente la possibilità di interpretazioni, per quanto scarsamente plausibili, in totale contraddizione con l’attuale dettato normativo. Vi si legge infatti che: “nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli … , la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell’art. 155 cod. civ. … non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore”. È dunque evidente che, mentre la prima affermazione coincide incontestabilmente con la norma, la seconda, passando disinvoltamente da una considerazione sulla misura del contributo ad un’altra sulla sua forma e legandole, impropriamente, con un “ pertanto”, si colloca antiteticamente alla ratio legis dell’affidamento condiviso poiché va a negare al figlio il suo diritto a ricevere cura, e non soldi, da entrambi i genitori, compiendo al tempo stesso un evidente errore logico-giuridico, ove si rammenti la formulazione del comma 4 dell’articolo 155:
“… ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: … “
I concetti di forma e di misura del mantenimento sono dunque ben separati ed è indiscutibile che il legislatore privilegia la forma diretta, lasciando al contributo mediante assegno una mera funzione integrativa nell’ipotesi in cui la contribuzione diretta non rispetti la proporzione suddetta. In altre parole, i parametri, tra cui il tempo, che il legislatore elenca per quantificare l’entità dell’assegno entrano in gioco soltanto dopo che se ne è verificata la necessità. Non è la differenza dei tempi della frequentazione a determinare la necessità di un assegno, ma di essa si tiene conto nel caso in cui per altri motivi l’assegno si sia reso necessario. La ragione è evidente: il genitore che passa meno tempo con il figlio può benissimo compensare le minori spese legate alla convivenza con la maggiore pesantezza di quelle esterne (affitto, abbigliamento, istruzione, mensa, salute, svaghi, sport, mezzi di trasporto, ecc.; non è un problema).
In sostanza, in materia di affidamento condiviso si ha spesso l’impressione di un problema culturale della Suprema Corte, di una difficoltà ad accogliere i nuovi principi che la conduce a decisioni per le quali sembra che la conclusione preceda la motivazione, ossia che l’estensore, orientato pregiudizialmente verso un certo punto di arrivo, ne cerchi poi la giustificazione in un modo qualsiasi, a scapito di fondamentali regole della logica giuridica. Ne possono dare ulteriore dimostrazione nel caso in esame le citazioni invocate “a sostegno” della propria tesi. Cassazione 23630/2009 si limita a ricordare i parametri per l’entità dell’assegno, ove questo sia necessario, ma non discute se e quando lo è. Lo fa invece Cass. 23411/2009 affermando sul piano della legittimità – aldilà di non pertinenti considerazioni di opportunità – che: “l’assegno per il figlio” può essere disposto “in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore”. Non poteva esserci smentita più convincente.
salve io sono divorziato con un figlio di 9 anni, e mi sono risposato ma non ho figli al momento. do un mantenimento solo per il figlio di 400,00 euro + gli assegni familiari, la mia ex non lavora ma vive con un altra persona in un altra casa. io guadagno 1000 euro mensili e mia moglie attuale non lavora. ma il fatto è che mio figlio non mi vuole nemmeno vedere e non mi ha mai chiamato papà. è tutto per la mamma e per il compagno che lo vede come suo padre. potrei fare qualcosa per ridurre questo assegno di mantenimento? io per lui sono solo un benefattore. io per lui ci provo in tutti i modi ma lui non vuole sapere nulla di me. ma che senso ha dare tutti questi soldi per non ricevere niente in cambio. grazie aiutatemi a fare qualcosa arrivederci e grazie.
Ciao a questo anonimo,a cui mi sento di esprimere solidarietà ed una parola di speranza…capisco l'amarezza di pagare soldi per non ricevere niente in cambio…se pur umano mi sento di dirti che questa situazione non è neanche colpa di tuo figlio..lui sarà probabilmente strumentalizzato…Per te invece se ti può aiutare vedilo come un gesto di vero amore…che ti rende nobile e degno più di tanti altri di essere chiamato papà!
Continua il tuo sforzo e non mollare mai..circondati di persone che nei momenti difficili ti diano ancora la forza di continuare a lottare per lui…
Ti dico questo perchè mi hanno spiegato una volta che anche nel rifuto si può nascondere il grande amore di un figlio…magari gli hanno raccontato che tu te ne sei andato e che te ne sei fregato di lui..oppure vuole metterti alla prova per vedere se cederai…se lo farai sappi che perderai l'unica possibilità di stare con lui…perchè così si convincerà che non gli volevi abbastanza bene da tentare fino alla fine…Pensa che mi hanno detto di figli che si rifiutavano di parlare al telefono e che poi hanno confessato di averlo fatto solo perchè gli veniva da pinagere…
Comunque il mio avvocato mi ha detto che sta difendendo un papà la cui figlia lo ha rifiutato…tramite il giudice tutelare a cui si è rivolto la bambina è andata dalla psicologa e questa ha potuto stabilire che la figlia aveva paura della madre e della sua contrarietà ad andare con il padre…ciò ha fatto si che ci sarà un udienza dal giudice minorile e che potrebbero avere buone probabilità di togliere l'affido alla madre e cercare di recuperare con terapia psicologica il rapporto con il padre…
Chiedi al tuo se ne hai, non so di dove sei?
Comunque per chiudere il motto è non mollare…
Ciao
Ciao a tutti non sono sposato ho avuto un bambino con una ragazza,l'ho riconosciuto ma ora mi sta dando problemi per poterlo vedere ho interpellato il tribunale e sono in attesa di udienza.Lei vuole 400 euro di mantenimento io prendo 1000-1200 al mese lei disoccupata e ora che vede il mio mantenimento va all'università spassandosela..
potrei fare qualcosa secondo voi??