…riportiamo il testo papale papale,
anche se sull’attacco abbiamo serie perplessità, comunque questa, è la voce del padrone:

Lo Stato non sottrae mai ai genitori il loro prezioso ruolo se non esistono motivi estremamente seri ed importanti. L’interesse da salvaguardare a tutti i costi è il benessere dei figli, che vanno assolutamente protetti in caso di situazioni pericolose per la loro integrità psico-fisica.

In passato la legge affidava al genitore di sesso maschile la piena autorità sui figli minori. La “patria potestà” rappresentava il diritto/dovere del padre di impartire l’educazione nei confronti dei figli. Con la riforma del diritto di famiglia, avvenuta nel 1975, le figure del padre e della madre sono state equiparate sia nei diritti che nei doveri, e oggi si parla di “potestà genitoriale”.Se dal punto di vista giuridico è più corretto parlare di potestà genitoriale, (intesa come attribuzione di potere ai genitori al fine di tutelare l’interesse dei figli), in psicologia e pedagogia si parla piuttosto di “responsabilità educativa” di entrambi i genitori nella cura dei figli. La giurisprudenza oggi focalizza l’attenzione sui bisogni del minore, che non è più visto soltanto come un soggetto bisognoso di cure, ma anche attivamente in grado di manifestare le proprie esigenze ed opinioni personali. Anche di fronte al giudice, se interpellato. Per la legge italiana la famiglia d’origine ha sempre la corsia preferenziale. A meno che non sopraggiungano gravissime mancanze da parte dei genitori.In alcuni casi può essere disposto l’affidamento temporaneo ad un’altra famiglia che si occupi dei bimbi, che viene scelta dal Tribunale per i minorenni. Contemporaneamente, però, i genitori naturali vengono seguiti affinchè superino i problemi ed acquisiscano maturità e competenze per tornare ad occuparsi dei figli. I minori possono essere adottati definitivamente solo quando si trovano in uno stato di abbandono materiale e morale irreversibile. Prima, cioè, di dichiarare lo stato di adattabilità di un minore, i giudici valutano con estrema attenzione l’intera situazione familiare.L’affidamento temporaneo viene stabilito tenendo conto del periodo di progetto di recupero fissato per i genitori naturali da parte dei servizi sociali, consultori familiari o Sert (servizi per le dipendenze). Purtroppo sono in aumento i casi di genitori alcolizzati o tossicodipendenti che vengono allontanati dai figli per seguire progetti educativi di recupero. La legge che regola l’affidamento temporaneo dei minori è la n. 149/2001.