Il “gioco delle tre carte” (in questo caso sono due) è ormai spudoratissimo: ogni volta che c’è di mezzo una madre la cui idoneità genitoriale è indifendibile, la Cass., pur di non sottrarle il figlio, supplisce col concetto – da essa inventato – di “collocamento”.
In quei casi si affida a chiunque – Servizi Sociali, nonni materni: rarissimamente ai nonni paterni, quasi mai al padre; al contempo si garantisce alla madre ciò che le sta a cuore: il collocamento dei figli presso di lei. Sicché i soggetti affidatari rivestono un ruolo puramente formale, di facciata, che serve a salvare le apparenze, con cui il sistema giudiziario si dà una patina, una parvenza di “imparziale severità” verso le madri.
A patto che sia sempre garantito il dogma ideologico della magistratura: il figlio – “affidato” o “collocato” che sia (è solo trucco linguistico) – va sempre lasciato fisicamente presso la madre (che poi è l’unica cosa che davvero interessi a quest’ultima), per quanto indegna ella sia.

No all’applicazione retroattiva delle norme sulla bigenitorialità se i figli sono affidati ai nonni: consentita la modifica delle condizioni solo per le assegnazioni a uno dei genitori

La nuova legge sull’affido condiviso dei figli minori può essere applicata anche in caso di procedimenti di separazione già conclusi, ma solo se la prole è affidata esclusivamente solo ad uno dei due coniugi. Il regime di affidamento non può essere modificato se i bambini sono affidati ai nonni.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 24996 di oggi, ha respinto il ricorso di un padre separato. L’uomo aveva avuto due figli da una donna danese e, dopo varie vicessitudini, i bambini erano stati affidati ai nonni materni e vivevano stabilmente in Danimarca, in base a una decisione della Corte d’Appello di Palermo del 2005. Il padre chiedeva l’applicazione dell’art. 4 della legge 54/2006, secondo cui “nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia già stata emessa al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere nei modi previsti dall’art.710 cod. proc. civ., l’applicazione delle nuove disposizioni della citata legge”.
Gli Ermellini hanno però negato questa possibilità, limitata esclusivamente all’ipotesi in cui “il figlio minore è stato affidato ad uno solo dei genitori, ma non incaso di affidamento ai nonni”.
Fonte: www.cassazione.net
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