Al padre separato privato di “onori” genitoriali, vanno accollati gli oneri genitoriali: risarcimento danni procurati dalle figlie-bulle, dis-educate esclusivamente dalla madre.

Nella consapevolezza che il padre rappresenta il simbolo dell’autorità e dei limiti, la Giustizia prima gli nega la possibilità di svolgere il suo ruolo, poi gli addebita le conseguenze del mancato assolvimento di quel ruolo.

«La separazione giudiziale dei coniugi non fa venir meno il dovere educativo del genitore dotato di potestà genitoriale e non convivente, dovere che dovrà mamifestarsi in forme e contenuti diversi ma che rimane comunque attuale»: con questa motivazione il tribunale di Milano – con una sentenza destinata ad inserirsi appieno del vivace dibattito sui diritti e i dovere dei papà separati – ha condannato il padre di una adolescente a risarcire, insieme con la propria ex moglie e con i genitori di un’altra ragazza, quasi trentamila euro di danni alla giovane vittima di un pesante atto di bullismo. Dei danni fisici e psicologici causati dall’aggressione, scrive innanzitutto il giudice nella sentenza, è innegabile che debbano essere chiamate a rispondere anche le famiglie di origine: «Il fatto illecito posto in atto da D. e V. denota infatti come le stesse non siano state adeguatamente educate nè tantomeno vigilate. Le ragazze, infatti, appena quindicenni hanno trascorso tutto il pomeriggio fuori di casa durante una giornata scolastica senza che nessuno dei loro genitori si accorgesse o potesse controllare il loro operato e le richiamasse a casa». Eppure non era la prima volta che le due ragazze si dedicavano a imprese del genere, ed anzi avevano rivendicato la loro appartenenza ad un gruppo organizzato di bulle: «Va sottolineato che, così come emerge dagli atti del tribunale dei minorenni, a carico delle due era già stato aperto un procedimento penale scaturito da una denuncia per minacce telefoniche subite da un’altra ragazzina, telefonate nelle quali le convenute si vantano di appartenere alla Gabber Mafia, movimento adolescenziale di estrema destra in voga tra i giovani». Proprio alla luce del precedente comportamento scorretto delle minorenni si intensificava il dovere dei genitori di educare adeguatamente e ben vigilare le stesse». Invece «le due minori convenute, presentatesi negli uffici della stazione dei carabineri, dichiaravano in maniera minacciosa di appartenere al movimento Gabber Mafia, tenendo inoltre un comportamento aggressivo che non denotava pentimento per quanto accaduto». Commenta il giudice: «Tali elementi dimostrano come le minori convenute non abbiano ricevuto un’adeguata educazione familiare, tanto da non comprendere sino in fondo la gravità e le conseguenze negative dei propri comportamenti neanche di fronte all’autorità».
L’aggressione era avventa a Milano, nella zona di Crescenzago. D. e V. avevano convocato telefonicamente in un parco M. con la scusa di presentarle un ragazzo, ed in realtà con l’obiettivo di vendicarsi per uno sguardo: «Il vero scopo dell’appuntamento era quello di fare in modo che M. chiedesse scusa di una presunta offesa portata a D. nelle settimane precedenti, quando incontratala per strada o all’interno di un esercizio commerciale l’avrebbe guardata con insistenza e derisa». Nonostante le scuse immediate, le due ragazzine terribili si erano scatenate conto la loro vittima rapinandola di tutti i soldi e del telefono cellulare e riempiendola di botte. Dalla denuncia in sede penale, le due bulle se l’erano cavate con poco, visto che il tribunale dei minori aveva dichiarato estinto il processo in considerazione del «positivo superamento del periodo di messa alla prova presso i servizi sociali». Ma il perdono dei giudici penali non ha impedito che la vittima, assistita dall’avvocato Giovanni Grillo, chiedesse il risarcimento dei danni in sede civile non solo alle due dirette responsabili, divenute nel frattempo maggiorenni, ma anche ai loro genitori. E ora la sentenza del giudice Rossella Filippi ha dato ragione in pieno alla vittima e ha quantificato il risarcimento: 26.750 euro più gli interessi e le spese legali. E a versare la somma dovrà collaborare anche il padre di D., che aveva spiegato al tribunale di essere ormai separato dalla madre, di non vivere più con la figlia e di non poter quindi esercitare nè controllo nè ruolo educativo. Invece ma il tribunale ha stabilito che si ci può dimettere da marito, ma non da padre: con tutto cioè che questo comporta anche sul piano giuridico.