Guai all’uomo che perdona le “corna” ricevute dalla moglie

Chi ha tradito il partner può evitare l’addebito nella separazione. Affinché si configuri la responsabilità di uno dei coniugi, infatti, è sempre necessario provare il nesso causale tra la violazione dei doveri imposti dal codice civile e la crisi del matrimonio.
Lo evidenzia la sentenza n. 25560/10, della prima sezione civile della Cassazione.
La relazione adulterina rappresenta certo una violazione grave dei doveri coniugali e di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ma la “storia parallela” può ben rivelarsi priva di efficienza causale rispetto alla fine dell’unione: quando, ad esempio, interviene in un menage già compromesso; oppure se la coppia mostra di aver recuperato un rapporto equilibrato. Nel caso di specie è confermata la valutazione che esclude l’addebito a carico della moglie, nonostante risulti accertata una sua esperienza extraconiugale durata qualche mese. Dopo la fine della relazione di lei, tuttavia, il matrimonio va avanti altri sei anni. Risulta dunque ben motivata la sentenza che, diversamente da quanto stabilito in primo grado, nega alla “sbandata” della moglie il carattere di causa efficiente della fine del matrimonio.
Non ha buon gioco il marito-onerato nel contestare l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento in favore della moglie, che pure non lavora e vanta un discreto patrimonio immobiliare: inattaccabile la decisione del giudice del merito che si sforza di regolare in modo equilibrato i rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi prendendo in considerazione elementi di fatto, e non necessariamente reddituali, che comunque incidono sulla capacità economica dei soggetti.
Fonte: www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito