Il doppio lavoro del coniuge obbligato può pesare sull’assegno di divorzio, facendolo aumentare. Non solo. Tale obbligo decorre dallo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Sono questi i due principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1613 del 24 gennaio 2011, ha confermato la misura di un assegno di divorzio a carico di un marito che aveva fatto il doppio lavoro, fissando la decorrenza dell’obbligo dallo scioglimento del vincolo coniugale.
Lui lavorava alle ferrovie e, a un certo punto, aveva fatto un doppio lavoro. Poi avevano divorziato. I giudici avevano fissato un assegno di mantenimento in favore della donna, cinquantacinquenne casalinga, di circa 500 euro al mese. E questo, avevano motivato, anche per via del doppio lavoro.
Lui aveva impugnato la decisione ma la Corte d’Appello di Roma aveva respinto tutti i motivi.
Contro questa pronuncia l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione ma ancora una volta senza successo. Gli Ermellini hanno infatti confermato la decisione dei magistrati romani.
Secondo Piazza Cavour l’uomo è obbligato all’assegno di divorzio da quando è stato sciolto il vincolo coniugale.
Fonte: www.cassazione.net
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