Condannato per danneggiamenti, non è punibile. Possibile?
L’oggetto della violenza è la casa paterna e non, per fortuna, la persona di uno dei due genitori: scatta dunque la causa di non punibilità di cui all’articolo 649 Cp. È quanto emerge dalla sentenza n. 2267/11 della seconda sezione penale della Cassazione.
Sono gli stessi giudici con l’ermellino ad applicare d’ufficio la causa di esclusione della condanna in virtù dell’articolo 129 C.p.p..
L’imputato ammette la sua presenza all’esterno dell’abitazione dei genitori però nega che la sua condotta fosse tesa a danneggiare gli infissi dell’abitazione: i giudici del merito non gli credono e scatta il verdetto sfavorevole.
Ma conta poco, perché l’articolo 649 Cp parla chiaro: chi ha commesso i fatti previsti puniti nel titolo del codice penale che riguarda i delitti contro il patrimonio, come appunto il danneggiamento, evita la condanna se la parte lesa è un congiunto, ad esempio un ascendente come il genitore (in certi casi, quando la parentela è meno stretta, la punibilità è prevista a querela della persona offesa)
L’unica condizione per la non punibilità è che sia mancato l’esercizio di violenza contro le persone; esattamente come nel caso di specie: a papà e mamma non resta che far riparare le finestre.
Fonte: www.cassazione.net
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