In assenza di figli la casa familiare di proprietà di uno solo dei coniugi, che ha ricevuto l’addebito per infedeltà, va assegnata a questo anche se l’altro è quello economicamente più debole. Ma non basta. La prova del tradimento può essere l’acquisto in comproprietà di un’altra abitazione con il nuovo compagno.
Sono questi i due principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1491 del 21 gennaio 2011, ha respinto il ricorso di una moglie che chiedeva l’assegnazione della casa familiare.
In particolare all’ex marito era stata addebitata la separazione per infedeltà. Anche per questo motivo la donna aveva chiesto alla Corte d’Appello di Firenze di poter restare nell’appartamento dove la coppia aveva vissuto. Ma sia in sede di merito che in sede di legittimità i giudici hanno respinto l’istanza.
La Cassazione ha motivato la decisione spiegando che sia l’art. 155 c.c. – nella versione previgente, abrogata dall’art. 5 della legge 8 febbraio 2006 n. 54, che regolava il provvedimento nell’ambito dei “provvedimenti riguardo ai figli” – che il vigente art. 155-quater di cui alla novella ora indicata, che disciplina espressamente l’assegnazione della casa familiare, mantengono distinto tale provvedimento da quelli relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi di cui all’art. 156 c.c..
Deve certamente negarsi che tale diritto di godimento dell’abitazione coniugale, opponibile con la trascrizione anche ai terzi ed incidente quindi sul valore dell’immobile, possa attribuirsi al coniuge non proprietario, con una sorta di rilievo ablativo nei confronti del proprietario esclusivo del bene, il cui diritto viene inciso con la perdita di valore effetto di detta assegnazione; il che può avvenire solo se la stessa è disposta nell’interesse dei figli affidati o conviventi con il genitore assegnatario del diritto di abitazione”.
Fonte: www.cassazione.net
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