Assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne, già sposata, se è una studentessa universitaria e non si è ancora realizzata professionalmente.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1830 del 26 gennaio 2011, ha accolto il ricorso di una madre che chiedeva all’ex marito un contributo economico per la figlia maggiorenne e studentessa in medicina che si era sposata con un giovane di Santo Domingo, anche lui studente.
Con una decisione destinata a far discutere, la prima sezione civile ha confermato l’orietamento più garantista in favore dei ragazzi che sembra non debbano essere mai “svezzati”.
In realtà i giudici hanno confermato le sentenze con le quali è stato affermato che il mantenimento non è più dovuto ai figli sposati ma, contestualmente, hanno, nel caso concreto, dato ragione ad una madre di Ferrara che chiedeva il mantenimento in favore della giovane figlia, nonostante questa si fosse già sposata a Santo Domingo e poi in Italia con rito civile.
La coppia di ragazzi, tuttavia, non si era realizzata professionalmente e non era ancora entrata nel mondo del lavoro. Dunque il papà dovrà continuare a contribuire al mantenimento della figlia che, ad ogni modo, era sempre rimasta a vivere con la madre.
“Ritiene questa Corte – si legge in sentenza – che il principio anche di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il matrimonio del figlio maggiorenne, già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, ne comporta l’automatica cessazione, debba essere in questa sede ribadito,in quanto trae fondamento da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall’altro lato nel rilievo,sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge”.
Ma in questo caso, ha poi spiegato il Collegio, non ricorrono gli stessi presupposti dato che la ragazza e il marito erano molto giovani ed entrambe ancora studenti
[ma maggiorenni e responsabili delle proprie azioni – aggiungiamo noi; per cui: si arrangino!].
Fonte: cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito