Non conta che lei, di suo, abbia già di che vivere agiatamente. Lui è tenuto a versarle ugualmente l’assegno di divorzio, nonostante siano entrambi attorno agli ottant’anni, dal momento che in costanza di matrimonio entrambi hanno goduto di un tenore di vita eccezionale. E ciò anche se il fastoso standard deriva unicamente dalla condizione di lui, erede di un’antica e nota famiglia titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare. È quanto emerge dalla sentenza n. 2747 del 4 febbraio 2011 emessa dalla prima sezione civile della Cassazione.
Sbaglia il giudice di primo grado a negare l’assegno di divorzio sul rilievo che la signora disponesse di redditi elevati che le consentivano un buon tenore di vita, seppure non paragonabile a quello condotto durante la convivenza matrimoniale.
È evidente che nessun giudice potrà restituire alla donna i passati agi, collegati alla residenza stabilita in uno storico palazzo gentilizio e tutti gli altri vantaggi, sociali oltre che economici, legati all’appartenenza dell’ex coniuge a una famiglia aristocratica. L’assegno di divorzio ha tuttavia natura assistenziale e integrativa e il trattamento economico può ben configurarsi anche se non riesce a colmare il gap fra lo standard di vita del coniuge “debole” e quello dell’onerato: entrambi sono ormai avanti con l’età, e non possono procurarsi debiti da lavoro, senza dimenticare che è proprio la rendita la componente più importante della condizione economica di lui; insomma, la situazione patrimoniale non risulta molto diversa da quella antecedente la fine del matrimonio e l’assegno costituisce l’adeguamento necessario ad avvicinare la situazione dei coniugi alla precedente parità.
www.cassazione.net
Chi fosse interessato alla sentenza integrale può richiederla contattando il ns sito
Sbaglia il giudice di primo grado a negare l’assegno di divorzio sul rilievo che la signora disponesse di redditi elevati che le consentivano un buon tenore di vita, seppure non paragonabile a quello condotto durante la convivenza matrimoniale.
È evidente che nessun giudice potrà restituire alla donna i passati agi, collegati alla residenza stabilita in uno storico palazzo gentilizio e tutti gli altri vantaggi, sociali oltre che economici, legati all’appartenenza dell’ex coniuge a una famiglia aristocratica. L’assegno di divorzio ha tuttavia natura assistenziale e integrativa e il trattamento economico può ben configurarsi anche se non riesce a colmare il gap fra lo standard di vita del coniuge “debole” e quello dell’onerato: entrambi sono ormai avanti con l’età, e non possono procurarsi debiti da lavoro, senza dimenticare che è proprio la rendita la componente più importante della condizione economica di lui; insomma, la situazione patrimoniale non risulta molto diversa da quella antecedente la fine del matrimonio e l’assegno costituisce l’adeguamento necessario ad avvicinare la situazione dei coniugi alla precedente parità.
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